diritto del lavoro video lezione numero 17 la cessazione del rapporto di lavoro le cause di estinzione del rapporto di lavoro subordinato il rapporto di lavoro può estinguersi per una pluralità di cause previste dall'ordinamento in particolare per scadenza del termine se previsto per morte del lavoratore per recesso del prestatore di lavoro cosiddette dimissioni per effetto della riforma fornero l'efficacia delle dimissioni è subordinata ad una successiva convalida il rapporto di lavoro può anche estinguersi per recesso del datore di lavoro cosiddetto il licenziamento può può estinguersi anche per accordo delle parti come le dimissioni infatti anche le risoluzioni
consensuali del rapporto di lavoro sono soggette appena di inefficacia alla convalida può estinguersi altresì per altre specifiche cause previste dalla legge e anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore il recesso di una delle parti del rapporto il recesso è un atto unilaterale recettizio con cui si manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro esso acquista efficacia nel momento in cui viene a conoscenza dell'altra parte ai sensi dell'articolo 1334 del codice civile è sufficiente la mera comunicazione non essendo prevista alcuna accettazione del destinatario l'articolo 2119 del codice civile disciplina il recesso
nel rapporto di lavoro a tempo determinato secondo tale disciplina al lavoratore e al datore di lavoro non è consentito recedere rapporto prima del termine stabilito a meno che si verifichi una giusta causa in mancanza di una giusta causa la parte precedente può essere tenuta a risarcire all'altra il danno da questa subito per il recesso anticipato la disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato invece è completamente differente il lavoratore può recedere liberamente dal rapporto il datore di lavoro invece è sottoposto alla sussistenza di una causa giustificatrice a tutela del lavoratore l'obbligo di preavviso
il preavviso è un istituto definito dalla legge a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto di lavoro la durata del periodo di preavviso e stabilita dai contratti collettivi di categoria e varia in relazione alle qualifiche e all'anzianità di servizio dei laboratori nel diritto del lavoro il preavviso riguarda la quasi totalità dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con alcune limitate eccezioni riguardanti le ipotesi di giusta causa e di risoluzione consensuale di giusta causa cioè per evento o comportamento che non consente la prosecuzione neppure a provvisoria del rapporto o risoluzione consensuale come
dicevamo cioè quando le parti si siano accordate formalmente in maniera diversa tutte le altre forme di recesso debbono essere caratterizzate dall'intimazione della risoluzione del rapporto con preavviso su iniziativa della parte che riceve dal contratto il preavviso assolve quindi alla specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso le parti sono tenute ad osservare ad osservare tutti gli obblighi ad esso connessi pertanto deve essere eseguita la prestazione agata la retribuzione la mancata effettuazione del preavviso comporta il risarcimento di un danno quantificato economicamente nella retribuzione che sarebbe spettata
al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato nel caso in cui invece è la mancata effettuazione del preavviso sia dovuta ad una decisione del lavoratore a costui verrà trattenuto sulle competenze di fine rapporto un importo corrispondente al periodo di preavviso non prestato la disciplina delle dimissioni il lavoratore può sempre recedere dal contratto di lavoro tuttavia se il rapporto di lavoro è a tempo determinato il lavoratore può recedere soltanto se sussiste una giusta causa se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato il lavoratore può recedere ma con il limite di rispettare il periodo di
preavviso della durata stabilita dal contratto collettivo salvo la ricorrenza di una giusta causa dal 12 marzo 2016 il recesso o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicati esclusivamente online appena di inefficacia entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha comunque la facoltà di revocare le dimissioni stessa disciplina si applica anche per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tali modalità di dimissioni non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengono nelle sedi cosiddette protette l'efficacia delle dimissioni però è condizionata alla cosiddetta procedura di
convalida fino a quel momento le dimissioni sono considerate valide ma inefficaci e quindi il contratto di lavoro può e può intendersi cessato per la convalida necessita alter all'alternativa mente o una sottoscrizione un'apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro oppure bisogna procedere alla convalida presso le sedi competenti quindi la dpl il centro per l'impiego o le sedi individuate dai contratti nazionali collettivi la convalida non è richiesta se la cessazione del rapporto rientra nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale ad esempio
in sede di conciliazione davanti all'apposita commissione senza la convalida o la sottoscrizione della dichiarazione il datore di lavoro che voglia rendere efficaci le dimissioni deve trasmettere al lavoratore entro 30 giorni dalla data delle dimissioni un invito scritto a presentarsi presso le sedi competenti per la convalida ad apporre la sottoscrizione in questo caso si possono verificare due situazioni il datore di lavoro non provvede nel termine dei 30 giorni a trasmettere al lavoratore l'invito e in questo caso le dimissioni sono definitivamente prive di effetto oppure il datore di lavoro provvede a trasmettere l'invito entro sette giorni di
calendario dalla ricezione dell'invito il lavoratore può non aderire all'invito del datore di lavoro il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto con effetto dalla data delle dimissioni oppure lavoratore può aderire all'invito del datore di lavoro e convalidare le dimissioni presso le sedi competenti o firmando la dichiarazione in questo caso le dimissioni acquistano efficacia definitiva e il rapporto si risolve con effetto dalla data delle dimissioni oppure il lavoratore può revocare le dimissioni e in tal caso il rapporto di lavoro si ripristina la disciplina del licenziamento individuale evoluzione normativa il codice civile del 1865 prevedeva univocamente la
libertà il recesso del datore e del prestatore del contratto di lavoro a tempo indeterminato ponendo entrambi su un formale piano di parità la legge 604 del 66 ha sancito l'illegittimità dei licenziamenti intimati senza una giusta causa o giustificato motivo trovando però applicazione solo nelle imprese con più di 35 dipendenti un passo in avanti verso la tutela della stabilità del rapporto di lavoro è stata compiuta dalla legge 300 del 70 cosiddetto statuto dei lavoratori pare statuto ha previsto all'articolo 18 la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato la legge 108 del 1990 ha previsto
che la legge 604 del 66 fosse estesa anche alle aziende di piccole dimensioni è l'articolo 18 della legge 300 del 70 ha previsto che venisse applicato ai lavoratori delle imprese compiuti 15 dipendenti la legge 103 del 2003 del 2010 cosiddetto collegato lavoro ha stabilito altresì un nuovo regime di impugnazione del licenziamento