diritto del lavoro video lezione numero 18 la cessazione del rapporto di lavoro parte seconda le modifiche dell'articolo 18 per quasi 35 anni l'articolo 18 della legge 300 del 1970 quindi lo statuto dei lavoratori è stato il più efficace il riconoscimento e la più ampia garanzia dei diritti e delle libertà enunciate dallo statuto dei lavoratori [Musica] in sostanza ogni volta che il giudice avesse ritenuto illegittimo un licenziamento la sanzione prevista era una sola ed era la reintegrazione nel posto di lavoro nelle imprese però con più di 15 dipendenti tuttavia la riforma fornero pone fine a questo
regime di tutela di reintegrazione nel posto di lavoro stabilito dalla norma per tutti i casi di illegittimità quindi nullità annullamento inefficacia a seguito della riforma infatti in determinate ipotesi il lavori i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti hanno diritto al ad una tutela unicamente risarcitoria allo scopo espresso di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro la legge 183 3 2014 cosiddetta jobs act delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi che prevedono per le nuove assunzioni il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti cosiddetto ca tour in base alla
nuova disciplina il lavoratore ingiustamente licenziato avrà diritto nella maggior parte dei casi a percepire esclusivamente un indennizzo economico la tutela reintegratoria viene invece limitata a poche e residuali ipotesi la regolamentazione del licenziamento [Musica] il presupposto di legittimità del licenziamento quindi i presupposti di legittimità del licenziamento la disciplina del licenziamento trova applicazione soltanto nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia nella sua forma tradizionale che in quella nuova a tutele crescenti le due forme si distinguono si distinguono solo in relazione al regime sanzionatorio in caso di illegittimità dell'atto del licenziamento per violazione dei requisiti sostanziali e
formali previsti dalla legge i requisiti sostanziali si traducono nell'obbligo di una causa giustificatrice del recesso il licenziamento dunque può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo è distinto in un soggettivo e oggettivo invece i requisiti formali si riferiscono alla forma e il contenuto dell'atto di recesso alla procedura di comunicazione dell'atto di recesso diversa a seconda della causa giustificatrice e alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro la violazione delle disposizioni relative ai requisiti sia sostanziali che formali produce conseguenze sanzionatori a carico del datore di lavoro l'onere della prova l'onere della prova della sussistenza della giusta
causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro qualora si tratti di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa soggetto alla disciplina del decreto di attuazione della legge 183 del 2014 il laboratorio è tenuta a dimostrare direttamente l'insussistenza del fatto materiale contestatogli al fine di poter beneficiare della tutela nel caso di licenziamento per motivi discriminatori spetta al lavoratore provare l'esistenza del motivo illecito dell'atto di recesso i requisiti sostanziali parliamo della giusta causa la giusta causa di licenziamento è quel fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro
l'articolo 2119 del codice civile chiarisce che si tratta di un qualsiasi fatto di oggettiva gravità riferibile tanto alla sfera contrattuale quanto a quella extra contrattuale il licenziamento motivato da una giusta causa non impone al datore di lavoro di rispettare i termini di preavviso cosiddetto licenziamento in tronco il giustificato motivo soggettivo il giustificato motivo soggettivo consiste nella nel notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro si tratta di fatti o comportamenti colposi del lavoratore strettamente attinenti al rapporto di lavoro tali da far venir meno nel datore di lavoro la fiducia posta a fondamento del rapporto
il giustificato motivo oggettivo che cos'è il licenziamento può essere intimato per ragioni inerenti all'attività produttiva all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa si tratta per l'appunto del cosiddetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituiscono giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa la cessazione dell'attività il venir meno delle mansioni cui assegnato il lavoratore senza che sia possibile il suo ricollocamento l'imprenditore è libero di determinare l'assetto aziendale più confacente alle esigenze produttive questo in base all'articolo 41 della costituzione anche se ciò può comportare uno o più licenziamenti il giudice non può dakar e nel merito delle
scelte imprenditoriali ma deve limitarsi a verificare che esse non siano fittizie quando il motivo del licenziamento è oggettivo il capo in capo al datore di lavoro sussiste sempre l'obbligo di verificare la possibilità di un'altra proficua utilizzazione del lavoratore i divieti di licenziamento il recesso del datore di lavoro è vietato in questi casi innanzitutto matrimonio della lavoratrice il licenziamento non può essere intimato nel periodo compreso dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio altro caso stato di gravidanza e di puerperio i livelli il divieto opera dall'inizio dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di un anno di età del bambino non può essere licenziato nemmeno il lavoratore in infortunio o malattia e tale divieto dura per tutto il periodo previsto dalla legge e dai contratti collettivi richiamo alle armi in che senso è altresì vietato il licenziamento dei dirigenti e delle rappresentanze sindacali dei candidati e dei membri di commissione interna fino a un anno dalla cessazione dell'incarico del lavoratore lette svolgere pubbliche funzioni dei lavoratori che partecipano a scioperi l'arco di tempo durante il quale opera il divieto di licenziamento è chiamato periodo di comporto
e la sua durata è generalmente definita dalla contrattazione collettiva il licenziamento discriminatorio il nostro ordinamento tutela lavoratore anche dal cosiddetto licenziamento discriminatorio ossia dal licenziamento intimato da ragioni di credo politico di fede religiosa dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione all'attivo sindacale tra cui compresa la partecipazione del lavoratore ad uno sciopero è vietato il licenziamento derivato da ragioni razziali di lingua di sesso di handicap di età o basate sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali del dipendente in caso di licenziamento discriminatorio il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla legge e in particolare alle tutele indicate
dai primi tre commi dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori come modificati dalla legge 92 del 2012 se si tratta di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 e inoltre il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla legge anche per quelle tutele indicate dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 del 2015 se l'assunzione è avvenuta successivamente al 7 marzo del 2015 entrambe le normative prevedono infatti che il lavoratore ha diritto alla cosiddetta tutela reintegratoria piena in forza del quale il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro corrispondere al lavoratore un indennità
risarcitoria versare i contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento è quello della reintegrazione l'ordinamento riconosce inoltre al lavoratore il cosiddetto diritto di opzione ossia la possibilità di scegliere il luogo della reintegra il pagamento di oppure il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità ok nel prossimo capitolo tratteremo i requisiti formare del licenziamento [Musica]