Benvenuti Benvenuti nella unit 2 formazione specialistica per il 2024-2025 questo percorso Mira a fornire ai rup il personale delle stazioni appaltanti delle centrali uniche di committenza di ambito centrale regionale un insieme di conoscenze a carattere specialistico indispensabile per una corretta applicazione della disciplina sui contratti pubblici questa azione fermaa È organizzata realizzata da ifel Itaca Sna in collaborazione con anak Consip per rete degli osservatori regionali con noi oggi lo vedete a video a cui do il buongiorno l'avvocato Elio Leonetti Buongiorno Benvenuto Buongiorno benvenuto a tutti Oggi parleremo di verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale vi ricordo che tutto il materiale didattico questa in particolare è la quarta lezione potrete trovarlo nel pomeriggio di oggi Quindi sia la registrazione sia le slide la presentazione messa a disposizione dell'avvocato in piattaforma potrete seguire tutte le lezioni in modalità sia sincrona che asincrona e avendo completato l'intero percorso l'intero ciclo che terminerà a fine di maggio per l'80 potrete accedere al test di autovalutazione e ottenere il vostro Open badge avvocato non Le rubo altro tempo vedo che nel frattempo l'aula si sta riempiendo siamo a 700 già Partecipanti e le passo la parola Grazie
e Grazie dottoressa per l'introduzione e di nuovo Buongiorno a tutti e oggi Ecco il tema che andiamo a trattare come anticipato riguarda un passaggio fondamentale delle procedure di affidamento dei contatti pubblici che è costituito appunto dalla verifica sul possesso dei soggettivi dell'operatore economico e e mi riferisco chiaramente ad entrambe le categorie di requisiti che come sapete Sono i requisiti di ordine generale le cosiddette cause di esclusione così vengono definite oggi nel nel codice automatico e non automatico e poi requisiti di ordine speciale che sono Come altrettanto sapete i requisiti di qualificazione quelli che qualificano l'operatore
economico per partecipare per partecipare alla gara faremo diciamo un escursus della normativa di riferimento ci diciamo cercando di andare abbastanza veloce sui Profili dove chiaramente ben noti a tutti Eh e andandoci poi a soffermare anche sulle novità introdotte dal correttivo che interviene su vari aspetti legati alla alla verifica dei requisiti e poi andando anche a vedere alcuni alcune anche casistiche giurisprudenziali aspetti peculiari potenzialmente problematici nel contesto Ecco di una gestione di una verifica dei requisiti nel contesto appunto di una procedura di eh di affidamento di Contratti Pubblici e qui trovate Ecco un un piccolo indice
sintetico dei dei temi che andremo che andremo a trattare chiaramente appunto partiremo eh proprio D da un inquadramento generale ci focalizzeremo sul tema del fascicolo virtuale l'operatore economico andando poi a vedere le come dicevo le modifiche introdotte dal dal correttivo e e faremo poi qualche passaggio finale anche sulle verifiche del sottosoglia e e anche sulle verifiche dei ogetti Esteri degli operatori economici esteri con una tematica che da tempo sempre impegna spesso le stazioni appaltanti soprattutto quelle che si trovano appunto a gestire procedure di affidamento alle quali partecipano appunto paesi dell'Unione Europea o anche paesi del
appunto extra extrae europei detto questo partiamo subito con delle indicazioni di carattere generale che però ci servono per introdurre il E per meglio quindi illustrare poi gli aspetti magari di carattere più più più pratico anche più operativo come sapete la verifica de requisiti è una fase imprescindibile della procedura dienza pubblica su questo Appunto non c'è dubbio la finalità è quella di verificare la qualificazione dell'operatore economico quindi la possibilità di quell'opera economico di affidare di avere diciamo di risultare affidatario di una commessa pubblica Questa verifica fondamentalmente avviene nella fase procedurale perché è un elemento andremo poi
a vedere nel dettaglio come cambia il nuovo codice su questo è uno step necessario proprio ai fini dell'assegnazione dell'appalto e quindi dell'aggiudicazione della procedura la verifica però mantiene comunque una sua rilevanza anche nella fase esecutiva e cioè nella fase nella fase in cui appunto Il viene viene eseguito appunto il contratto questo Perché Perché c'è un principio generale nel nel contesto appunto degli appalti pubblici che è quello del possesso continuativo dei requisiti quindi l'operatore economico fondamentalmente deve eh possedere i requisiti al momento della partecipazione alla gara conservarli nel corso della procedura e conservarli anche nella nella
fase nella fase esecutiva del rapporto questo per esempio è un tema molto rilevante quello della fase esecutiva molto spesso poco Trattato su cui però ecco è utile diciamo porre anche l'attenzione soprattutto per quelle ipotesi in cui facciamo adesso un esempio in fase esecutiva emerge una causa di Magari anche non automatica immaginate un grave illecito professionale Ecco e lì scattano diciamo scatta diciamo un un deve scattare un elemento di valutazione Ecco da parte della Stazione appaltante rispetto a quelle a quella fattispecie sopravvenuta perché perché come sapete Appunto nelle gare vengono introdotte delle degli obblighi diciamo di
aggiornamento eh anche in fase esecutiva de delle circostanze che possono impattare sui requisiti se questo avviene nella fase esecutiva Appunto È chiaro che l'amministrazione dovrà andare a valutare la permanenza dei dei requisiti in fase esecutiva e quindi per fare questo dovrà andare a valutare Ad esempio immaginiamo che nel frattempo è arrivata una risoluzione contrattuale in Adempimento che l'impresa comunica alla stazione appaltante la stazione appaltante deve andare a fare anche in fase esecutiva quella valutazione per sgombrare il campo appunto da da fondamentalmente il veniro dei requisiti e quindi con fermare il possesso dei requisiti ritenendo in
quel caso magari ecco irrilevante rispetto all'affidabilità dell'impresa Quella quella circostanza valutabile Strettamente come grave illecito professionale quindi questo per dirvi che chiaramente il grosso della della della verif requisiti avviene nella fase di affidamento Ma nella fase esecutiva Ecco mantiene comunque una una sua rilevanza proprio in in applicazione appunto del principio del possesso continua questa cosa diciamo questa rilevanza chiaramente cresce quando in fase esecutiva interviene Appunto una una causa di esclusione automatica lì Anche il correttivo appunto ha precisato appunto che in quel caso appunto scatta la risoluzione la risoluzione del del contratto Quindi anche qui molta
attenzione quindi alla al fatto che questa verifica ha una sua ha una sua funzione importante anche nella fase di esecuzione esecuzione contrattuale che richiede quindi una un'amministrazione appunto che vigili che controlli e che svolga poi le valutazioni che il codice G Affida nel momento in cui c'è una circostanza che va che va valutata sinteticamente come sapete l'oggetto delle verifiche l'abbiamo accennato sin da subito Sono due le due tipologie di di di requisiti soggettivi i requisiti di ordine speciale e quelli di ordine generale e quelli di ordine di ordine speciale quelle di ordine generale sapete meglio
di me si disting in causa di esclusione automatica e causa di esclusione non automatica Rispettivamente disciplinati dal 94 e 95 e quali sono le caratteristiche generali di questi requisiti Intanto sono analiticamente elencati dalla legge e quindi qui non non voglio dire è la legge stessa che li Individua c'è un principio di tassatività come sapete delle cause di esclusione quindi la stazione appaltante non può introdurre requisiti ulteriori a quelli che sono previsti dall legge in generale appunto ormai la Tendenza è quella di far confluire diciamo la la tematica dei requisiti di genale nel Codice dei Contratti
Pubblici Ma Ma al di fuori del codice restano ancora alcune specifiche previsioni che poi in qualche modo devono Comunque impattano comunque sulla partecipazione alle gare faccio riferimento ad esempio a quel requisito che è il cosiddetto divieto di pantu flage che è al di fuori del Codice dei Contratti Pubblici Ma che Costituisce anche quella appunto una una un'ipotesi appunto di esclusione dle gare che Tant'è vero appunto poi viene integrata nelle domande di partecipazione per la che vengono predisposte alle stazioni appaltante appunto per la partecipazione alle legare secondo elemento Sono obbligatori Ecco questi requisiti devono per forza
essere rispettati su questo non c'è dubbio e mi sembra abbastanza evidente l'altra caratteristica di questi Requisiti è che si app ano indistintamente a tutte le tipologie dell'appalto servizi forniture e lavori e anche appunto sotto e sopras oglia quindi fondamentalmente hanno un'applicazione generalizzata si distinguono invece dagli altri requisiti che sono quelli di ordine speciale che come vi dicevo riguardano invece la qualificazione dell'impresa per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione poi del Contratto questi sono fondamentalmente in sintesi l'idoneità professionale la capacità economico finanziaria e la capacità tecnica professionale e sono disciplinati dalla legge a livello generale
sono poi discrezionalmente stabilite alle stazioni appaltanti Con riferimento allo specifico appalto Ma su questo torniamo brevemente e cambiano a seconda che si tratti di appalto di servizi fornitore da un lato o appalto di lavori dall'altro Perché chiaramente Tradizionalmente come sapete per gli appalti di lavori c'è la è previsto il requisito della sofer servizio e forniture invece sono appunto trad nazionalmente n nostro ordinamento previsti dei requisiti di capacità economico finanziaria tecnico professionale o tecnico organizzativa che possono essere previsti appunto inseriti appunto nella nella disciplina di gara perché dicevo C'è riferimento alla discrezionalità Tradizionalmente Appunto Con riferimento
agli appalti Ecco mi riferisco agli appalti di servizi e fornitura perché per i lavori chiaramente per determinati C lavori bisogna avere quella terminata SOA per gli appalti servizio e forniture c'è un elemento di direzionale della stazione appaltante o almeno originariamente Questo c'era sicuramente perché nei precedenti codici fondamentalmente si individuavano alcuni requisiti in particolare il fatturato Globale il fatturato specifico la cosiddetta esperienza pregressa cioè le forniture o servizi analoghi e si consentiva almeno a livello giurisprudenziale la possibilità discrezionalmente di individuare anche ulteriori requisiti di capacità di capacità appunto economico finanziario o tecnico prof iale ricorderete per
esempio la la scelta la richiesta per esempio di un determinato capitale sociale o altri requisiti anche in Termini di affidabilità economica e finanziaria del dell'impresa questa situazione Diciamo che cambia leggermente con nuovo codice In che senso che il nuovo codice del 36 2023 ha semplificato nettamente con l'articolo 100 la la disciplina dei requisiti di di ordine speciale fondamentalmente prevedendo Con riferimento alla capacità economica un fatturato globale e con riferimento alla capacità tecnica e professionale il il requisito dei Contratti analoghi nel nel settore Quindi forniture e servizi analoghi e qui ci si è posti sin da
subito il il il problema se l'amministrazione Comunque rispetto a quei requisiti potesse discrezionalmente introdurne di altri la questione si aspiga da questo punto di vista un intervento del correttivo che chiarisse in maniera definitiva perché su questo ci sono orientamenti diversi chiarisse definitivamente questo aspetto Questo Chiarimento non è arrivato quindi oggi ci troviamo in una situazione in cui il codice Individua alcuni requisiti Eh e rispetto appunto a questa posizione a questa diciamo norma ci sono posizioni che ritengono che comunque permanga un margine di discrezionalità nell'andare a inserire chiaramente proporzionalmente e motivatamente Oltro requisiti e un un'altra
posizione che invece ritiene che il nuovo codice abbia individuato quelli che sono i requisiti che possono Essere richiesti e non se non se ne possono richiedere richiedere di altri Tra l'altro Ecco vi segnalo su su questo aspetto anche proprio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale Ma lo saprete già il nuovo correttivo interviene proprio con riferimento a servizio e forniture andando ad allargare fondamentalmente le maglie o meglio l'arco temporale di riferimento che può essere utilizzato può essere dai dalle dalle imprese per Attestare e il possesso dei requisiti in particolare e lo ricordiamo perché
questo impatta poi anche sulla verifica dei requisiti e per quanto riguarda il fatturato globale si consentirà all'impresa di far valere i migliori 3 anni degli ultimi cinque Eh i migliori 3 anni degli ultimi cinque Ino in senso Come fatturato Quindi come esercizi finanziari chiaramente e addirittura con riferimento alla cosiddetta esperienza pregressa quindi la il requisito appunto Del delle dei contratti analoghi nel settore di riferimento si passa da un una valutazione che era ancorata al triennio precedente alla gara addirittura appunto agli ultimi 10 anni e e questo è un allargamento delle maglie molto importante che chiaramente
si colloca nel contesto del correttivo nell'ambito di quelle disposizioni che sono funzionali appunto a tutelare la posizione delle piccole e Medie imprese ma in generale di quei soggetti e facciamo esempio adesso esempio dei 10 anni che magari nell'ultimo periodo hanno maturato meno requisiti hanno svolto meno contratti ma che comunque hanno un'esperienza che possono far valere facendo valere appunto un arco temporale di riferimento addirittura appunto per la capacità tecnica professionale pari a 10 anni e quindi qui anche la verifica dei requisiti e anche il fatto che e voi Immaginate che bisognerà andare presso una stazione appaltante
a diciamo a Eh quella diciamo la sezione appaltante presso la quale l'impresa avrà svolto quell'app palto dovrà andare a certificare anche appalti che potrebbero essere molto risalenti nel tempo 8 9 10 anni Addirittura ecco questo sicuramente è un aspetto che va preso in considerazione e che è un aspetto appunto ehm Che non si esclude possa poi creare anche nella fase di verifica di requisiti qualche qualche rallentamento Perché chiaramente una cosa è andare a testare una fornitura di pochi anni fa o recentissima una cosa andare a ritroso di molti di molti anni quindi da questo punto
di vista ecco Una un'attenzione su questo aspetto chiaramente dovrà essere dovrà essere dovrà essere data Quindi come vedete Questo è un po' Ecco il quadro il quadro di riferimento generale E questi sono i requisiti appunto sui quali si innesta la necessaria verifica appunto che la stazione appaltante deve porre in essere cosa è cambiato con il nuovo codice rispetto proprio allo svolgimento della verifica dei requisiti è cambiato un elemento fondamentalmente è il primo elemento diciamo Quello principale è cambiato proprio riguarda il momento della verifica dei requisiti ed è un aspetto questo che impatta poi anche a
livello procedurale in generale Sulla tempistica sulla tempistica dell'affidamento come avveniva quando avveniva la verifica dei requisiti sotto il il precedente codice la verifica dei requisiti fondamentalmente seguiva l'aggiudicazione della gara Quindi come sapete l'amministrazione provvedeva ad adottare la delibera di aggiudicazione quella delibera di aggiudicazione non era ancora efficace diventava efficace dopo appunto ehm l'esito positivo della verifica dei requisiti che veniva svolta Quindi post aggiudicazione una volta divenuta efficace l'aggiudicazione per esito positivo della verifica dei requisiti l'amministrazione poteva stipulare il contratto e elemento positivo di questa impostazione è che l'amministrazione poteva utilizzare quel quella quei 30 30
35 giorni Diciamo che comunque doveva aspettare per siare il contratto proprio per svolgere appunto la verifica dei requisiti non erano Mancate diciamo soluzioni operative diverse perché anche la prassi aveva visto anche delle stazioni appaltanti che avevano invece anticipato la verifica dei requisiti al momento antecedente all'aggiudicazione cosa che a mio avviso non era illegittima e si poteva fare ma in ogni caso Ecco l'impostazione della legge era un'altra quindi quella della verifica post post aggiudicazione Ecco il nuovo articolo 17 del del del del Codice dei Contratti Pubblici del 2023 regola le fasi della procedura stabilendo appunto che
l'organo che competente a disporre l'aggiudicazione Esamina la proposta di aggiudicazione e se la ritiene legittima forma l'interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capol offerente Dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace quindi è evidente ma questo già lo sapete benissimo il cambio radicale appunto che il nuovo il nuovo codice ha introdotto Quindi la verifica dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale di tutti i requisiti soggettivi precede l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che quindi una volta adottato è un provvedimento direttamente efficace e questo però non toglie che bisogna comunque attendere il
così detto termine stand Steel quindi l'amministrazione adesso si trova ad avere fondamentalmente quel periodo ecco che adesso alla luce del correttivo come Sapete non è più di 35 giorni ma di 32 giorni perché è stato leggermente ridotto Ecco il termine che bisogna attendere prima di poter stipulare il contratto è chiaro che qui Quella quella diciamo quella parte quella quella tempistica Ecco dei 32 giorni bisogna comunque attenderla e in quella in quella tempistica l'amministrazione fondamentalmente non ha un'attività concreto appunto da da svolgere quindi qui potremmo diciamo a Lungo dibattere se questa modifica interrotta dal nuovo codice
sia stata una modifica effettivamente positiva nell'ottica della riduzione delle tempistiche delle gare che come sapete invece è un principio che è una regola che viene fortemente Ecco affermata nel nel nuovo codice addirittura con con la previsione app appunto del dei tempi di espletamento delle delle procedure e detto questo anche questa modifica si ripercuote Chiaramente anche sull'esecuzione del contratto in via d'urgenza che che chiaramente presuppone evidente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e quindi l'esito positivo del dei controlli sui sui requisiti Ecco qui l'anac Chiaramente come sapete è intervenuta con il bando il bando di un del
2023 Che come come come noto adesso in fase di revisione proprio qualche giorno fa ad esito del Dell'introduzione del correttivo E questo sicuramente è un aspetto diciamo importante che è utile segnalare l'anac il presidente anak ha rilasciato un comunicato con il quale ha precisato che in corso di aggiornamento il testo del bando tipo Viste le numerose numerosissime modifiche introdotte dal dal correttivo dal correttivo appunto adottato emanato appunto a fine anno e ehm ha precisato appunto che nelle more Dell'aggiornamento del bando tipo chiaramente le stazioni appaltanti possono derogare chiaramente a quelle previsioni del bando tipo che
non sono più in linea non sono più compatibili appunto con le novità Ecco su questo aspetto in ogni caso del momento della verifica il il correttivo non interviene e quello che volevo evidenziarono appunto della verifica Il bando tipo anac ma poi in maniera più precisa Anche il Ministero appunto di trasporti con un parere che era stato reso a diciamo subito dopo l'adozione del del codice del 2003 aveva chiarito che non era proprio preclusa la possibilità di aggiudicare l'appalto senza aver verificato i requisiti e a fronte Ecco della problematica di rispetto dei termini delle conclusioni delle
procedure la il MIT aveva richiamato quella previsione che come Sapete meglio di me consente a rup di prorogare i termini di espletamento delle procedure Quindi da da questo emerge chiaramente che aver anticipato questa fase al allunga i tempi delle procedure li allunga soprattutto ma di questo parleremo molto più diffusamente Dopo quando la verifica dei requisiti non è in qualche modo subisce dei rallentamenti rallentamenti che possono verificarsi per varie ragioni ma soprattutto per legati appunto al al e Questo è anche diciamo naturale al nuovo processo di digitalizzazione delle procedure l'utilizzo appunto D piattaforma informatica la banca
dati i rallentamenti ci sono stati perché chiaramente sono questi sono strumenti che richiedono una una un'implementazione ed anche un utilizzo una gestione Ecco progressiva e E da questo punto di vista quindi rispetto al termine di conclusione delle procedure chiaramente il rup in questo caso Può Prorogare i termini Poi andremo a vedere adesso la previsione la soluzione direi così che il correttivo ha offerto rispetto a una situazione Ecco di di problematiche rispetto alla alla confusione della verifica de requisiti dovute proprio alla al sistema ai sistemi telematici alle piattaforme digitali Ecco un altro aspetto che volevo segnalarvi
che è oggetto poi di un recente parere anac Riguarda la tempistica della della verifica dei requisiti e anche la possibilità di in qualche modo richiedere ulteriore documentazione a comprova appunto all'impresa ora come vedremo dopo come sapete benissimo la verifica dei requisiti attraverso avviene attraverso il fascicolo virtuale l'operatore economico e gran parte dei documenti soprattutto quello per sui requisiti di ordine generale provengono direttamente Vanno acquisite tramite appunto le le autorità competenti ci sono Però chiaramente dei documenti riferiti soprattutto ai requisiti di qualificazione appunto che vengono comunque forniti dall'impresa e vengono quindi richiesti all'impresa ora in questo
parere il tema che ci si pone è quello proprio di di una di un di una casistica in cui la l'impresa non aveva in qualche modo Fornito in maniera esaustiva la documentazione che era richiesta dalla disciplina di cara rispetto appunto alla comprova di di alla comprova dei requisiti che cosa succede Ecco in questa situazione qui è interessante perché l'anac ci dà due indicazioni Secondo me utili e anche ragionevoli intanto ci dà indicazione diciamo una lettura D della norma l'articolo 17,5 che ci dice che questa norma non contempla una tempistica relativa al Suprimento di verifica dei
requisiti Quindi questa fase appunto che la stazione appaltante deve svolgere tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione non ha un un termine Ecco massimo di espletamento né la legge impone termini perentori per la messa per la produzione della documentazione che l'operatore economico è tenuto a è tenuto appunto a presentare per comprovare il possesso dei requisiti Qui abiamo una parentesi Ma il bando tipo ci aiuta perché da questo punto di vista è molto esaustivo Ricordiamoci che spetta la stazione appaltante individuare nella disciplina di gara la documentazione che deve essere fornita da comprova dei requisiti e mi riferisco
Ecco chiaramente al tema per esempio de e soprattutto dei dei dei requisiti di qualificazione e dell'esperienza pregressa il bando anac come sapete Individua una serie di Documenti che possono essere messi a disposizione appunto per comprovare il requisito quindi eh per comprovare quello che sono le le le forniture o servizi analoghi quindi la la il contratto il una dichiarazione sostitutiva Eh colleg appunto ulteriore certificazioni dei soggetti privati quindi questo da questo punto di vista È chiaro che la documentazione che deve essere Fornita il bando deve chiarire questo questa questa diciamo questo parere si preoccupa appunto di
capire cosa succede se l'operatore Non fornisce completamente questa questa documentazione quindi non non dà un quadro diciamo che a testa comprova Ecco il requisito da questo punto di vista l'anac dice quindi che non c'è una tempistica specifica E in mancanza di una diversa indicazione della disciplina di gara quando anche l'operatore Destinatario della proposta di aggiudicazione non Abbia fornito tutti i documenti comprovanti i requisiti a dichiarati in gara chiaramente ci riferiamo a quelli che lui deve comprovare con documenti questo è evidente ehm ovvero abbia prodotto una documentazione incompleta con sufficiente la stazione appaltante potrà chiedere di
trasmettere ulteriore documentazione Ecco ci fermiamo qui Questo è un punto quindi importante quindi nella fase di comprova in qualche modo c'è maggiore flessibilità Ecco da questo punto di vista è una una una forma in qualche modo Ecco anche qui di soccorso istruttorio procedimentale cioè si consente di completare la documentazione a comprova richiesta in assenza dice l'anac nella legge di un termine n perentorio appena di esclusione per fornirla E da questo punto di vista Quindi questa possibilità c'è a condizione che non vengano modificate le dichiarazioni formulate appto in sede di gara non venga chiaramente modificata l'offerta
e all'esito di questo su procedimento di verifica della della document della dei requisiti venga dimostrato il possesso del requisito al momento della scadenza dell'offerta nei termini appunto che erano stti dichiarati nel documento di gara unico europeo o nella dichiarazione Sostitutiva quindi vi ho menzionato questo parere perché è è interessante per far capire che nella disciplina di gara si può anche non inserire un termine perentorio per la per la verifica dei requisiti in assenza di questo termine perentorio In ogni caso la stazione appaltante può chiedere Un completamento della documentazione che chiaramente non si traduca in una
modifica delle dichiarazioni né tanto Meno a maggior ragione in una modifica dell'offerta Ecco questo era quindi un aspetto che era utile nel nell' escursus che andiamo a fare menzionare visto anche che si tratta di un parere di un parere appunto molto molto recente di di pochi giorni fa quindi è la delibera 26 del 30 gennaio del 2025 Tra l'altro sempre questo parere L'altro elemento che vi vi do come indicazione l'anac richiama anche quella norma che che è contemplata Nell'articolo 18 del codice che consente in via Generale sapete benissimo alla stazione appaltante di esercitare i propri
poteri di autotutela poteri di autotutela che possono riguardare tranquillamente anche una revisione in qualche modo di quelle che era stata l'attività in precedenza svolta in relazione alla verifica dei requisiti Quindi da questo punto di vista la circostanza che l'amministrazione possa aver erroneamente in qualche modo Verificato la sistenza testato e verificato la sistenza positiva eso abbia dato esito positivo del controllo dei requisiti questo non non non non toglie che possa in qualche modo su questo reintervenire immaginate per esempio tornando al caso del della valutazione di un contratto analogo Ecco magari abbia ritenuto che quel contratto rientrasse
appunto nell'ambito ambo delle forniture o servizi analoghi poi a fronte di una Riflessione può in qualche modo e di ulteriore approfondimenti e verifiche può invece ritenere che così non era e quindi tornare sui propri passi Ecco questo lo può fare benissimo in linea generale e c'è una norma ad hoc quella del 18 che consente come correttamente rilevato DC di di farlo anche in relazione a questo su procedimento di verifica dei requisiti detto questo abbiamo già [Musica] Su questo possiamo andare senz'altro più velocemente abbiamo già anticipato che e lo sapete benissimo nel nuovo codice la verifica
dei requisiti Si colloca proprio nel contesto della digitalizzazione delle procedure che costituisce un elemento portante della dell'impostazione appunto del codice del 2023 presso la banca dati Nazionale appunto dei Contratti Pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico strumento che non è stato Introdotto dal codice de attima come sapete esisteva già prima Ma che adesso chiaramente riceve una una disciplina maggiormente esaustiva e anche un ruolo più definito questo fascicolo virtuale consente appunto la verifica dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale e Ed è appunto utilizzato per la partecipazione appunto alle procedure disciplinate dal dal
codice dei dei Contratti Pubblici altro aspetto Appunto ma veramente possiamo Ehm dare tutto un po' per assunto Ma giusto per dare il quadro i documenti e i dati che sono contenuti nel nel fascicolo virtuale sono poi aggiornati automaticamente tramite appunto il sistema dell'interoperabilità e ehm sono utilizzati quindi in tutte poi le procedure cui l'operatore economico cui l'operatore economico eh partecipa qui eh C'è eh C'è la previsione che riguarda Appunto il dialogo il non necessario Dialogo Poi vedremo su questo ci sono state problematiche su cui poi interviene il correttivo delle tra le amministrazioni competenti a rilascio
delle autocertifica delle Scusate delle certificazioni immaginate appunto mi riferisco soprattutto alle certificazioni che attestano il possesso dei requisiti di ordine generale no Quindi Agenzie delle Entrate durk e quant'altro Ecco deve essere garantito chiaramente il rilascio di queste Certificazioni e tra appunto la piattaforma digitale Nazionale l'interoperabilità appunto delle banche dati qui chiaramente il ruolo dell'anac quello di garantire l'accessibilità al fascicolo elom alle stazioni appaltanti poi agli enti concedenti Ma anche gli operatori economici chiaramente limitatamente appunto alle attività di propria competenza era previsto appunto dal codice che l'anac con proprio Provvedimento andasse a definire le tipologie di
tti da inserire nel fascicolo virtuale eh del dell'operatore economico e questo come sapete è avvenuto con la delibera che eh disciplina appunto questi aspetti quindi il funzionamento del fascicolo virtuale l'operatore economico è contemplato e disciplinato dalla delibera anac numero 22 del 20 giugno del 2023 Eh che va anche a esplicitare le modalità di integrazione appunto con gli enti Certificanti e l'utilizzo appunto da parte dei soggetti eh dei soggetti eh abilitati l'operatore economico in particolare accedendo al fascicolo come sapete può creare una un suo una sua area dove andare a collezionare a collocare quindi i documenti
utili in sede di partecipazione della procedura di affidamento dei Contratti Pubblici quindi lo strumento sicuramente è uno strumento eh fondamentale importantissimo chiaramente Eh va Implementato ne va soprattutto migliorato l'utilizzo ma ecco da da questo punto di vista Sicuramente sono stati fatti passi avanti e anche vedremo a breve Eh come si muove il correttivo su su questa su questo su questo su questo aspetto in particolare Ecco senza entrare nel dettaglio della delibera che conoscerete benissimo Però è importante evidenziare appunto che nel contesto della delibera c'è la Distinzione tra la documentazione che riguarda la verifica dei requisiti
di ordine generale la cui disciplina Appunto È contenuta nel 9495 ma anche negli articoli successivi fino appunto al 98 quindi l'acquisizione degli elementi eh del relativi alle cause automatiche di esclusione quindi condanne Antimafia e quant'altro E quella relativa alle cause non automatiche di esclusione e qui appunto Il la delibera in maniera molto Analitica Rega due allegati separati l'allegato un e l'allegato rispettivamente appunto dedicati proprio alla verifica delle cause di esclusione automatica e non automatica di diciplina poi in successivi allegati la documentazione relativa invece al alla comprova dei requisiti di ordine speciale che chiaramente Come dicevamo
si differenziano tra appalti servizi e forniture e lavori come sapete ma anche con differenze relative appunto al Sottosoglio poi sulla verifica del sottosoglia chiaramente Come anticipavo prima torneremo nella parte finale del della parte finale appunto dell'incontro Ecco qui andiamo adesso a vedere proprio la procedura di verifica e partendo chiaramente dalle disposizioni del codice e poi cosa cambia rispetto appunto alle novità introdotte dal dal correttivo Quindi come dicevamo la stazione appaltante verifica i Requisiti tramite la consultazione del fascicolo virtuale dove ci sono documenti che pervengono dalle dalle dagli enti certificatori ma anche allegati dall'operatore economico e
tramite chiaramente interoperabilità con la piattaforma Nazionale Digitale con le banche date delle pubbliche amministrazione Detto questo ci sono delle previsioni molto puntuali su cosa l'amministrazione può fare nell'ambito della comprova E cosa invece non può Fare e e questo è Queste sono appunto previsioni molto utili perché in qualche modo vanno anche a individuare il perimetro di azione e e anche la distinzione dei compiti e delle responsabilità tra operatore economico e amministrazione Perché Perché si dice che agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai
Fi dell'aggiudicazione se Questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico Quindi se stanno già lì è evidente che non non devono essere diessi se sono anche questa seconda ipotesi già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente indicazione o conclusione di un accordo quadro quindi immaginiamo l'ipotesi in cui l'amministrazione ha svolto una gara in precedenza andando a chiedere magari lo stesso requisito e e immaginiamo appunto l'esperienza Pregressa abbia già verificato l'esistenza di quei contratti analoghi nel settore oggetto di gara nell'ambito della successiva gara vengono fatti valere dall'operatore economico gli stessi contratti È chiaro
che la verifica è stata già fatta quindi non bisogna andare a chiedere ulteriori documenti Fermo stando che adesso forse il mio esempio non era quello più corretto perché qui comunque in parte vengono chieste anche certificazioni Degli enti terzi però il principio è quello che il momento in cui ci sono dei documenti già in possesso non devono essere richiesti la stessa cosa vale se questi documenti possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale e con le banche date delle pubbliche amministrazioni e qui vale la regola Questo è un tema che negli anni poi e
diciamo si è se è ulterior diciamo sta nella pratica poi si è visto molto Spesso la tendenza anche di alcune stazioni appaltanti andare comunque a richiedere i documenti all'operatore economico quando invece questi documenti vanno Vanno eh vanno chiesti direttamente appunto alle pubbliche amministrazioni che che li detengono questo a volte veniva fatto in passato anche per accelerare magari ecco la verifica dei requisiti fino a quando poi non è arrivata una norma che poi è richiamata che è la norma appunto sulla Cosetta decertificazione che fondamentalmente impone ad stazione appaltanti d'ufficio di acquisire la documentazione utile a comprovare
la le dichiarazioni appunto rese dall'operatore economico quando la documentazione a comprova appunto sia rilasciata da altre da altre da altre pubbliche amministrazioni Ecco qui eh questo aspetto adesso vedremo viene ribadito anche in un eh recente parere del eh del MIT Ecco dal dal lato Dell'operatore economico questo l'impresa appunto come sapete deve inserire nel fascicolo virtuale quelli che sono i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale Perché per gli altri come abbiamo detto con i requisiti ordine generale l'impresa si deve limitare in fase di gara a rendere le dichiarazioni tramite
il dgue e o tramite la dichiarazione dichiarazioni sostitutive anche eventualmente Nella domanda di partecipazione Che appunto come sapete appunto anche qui l'anac ha adottato uno schema di domanda di partecipazione che contiene anche il riferimento a requisiti eh Da verificare appunto che non sono previsti appunto direttamente nel Codice dei Contratti Pubblici da ultimo per esempio anche quel requisito che riguarda il tema l'applicazione di un Regolamento Europeo del Regolamento Europeo sulle sovvenzioni estere che riguarda appunto Gare di importo molto elevato quelle requisito appunto che eh per per queste tipologie di per determinate tipologie di gare che sono
individuate appunto dal regolamento europeo e trova appunto applicazione questa questa nuova normativa e quindi trovate nel nello schema di domanda di parazione dell'anac anche l'attestazione da parte dell'operatore economico chiaramente qualora applicabile di questi nuovi requisiti che comunque sono Requisiti appunto per per la partecipazione alle gare che sono trova trovano appunto la loro Fonte in un atto esterno al codice al Codice dei Contratti al Codice dei Contratti Pubblici il l'inserimento nel fascicolo virtuale da parte dell'operatore economico dei degli documenti che gli vengono richiesti documenti che abbiamo detto devono essere individuati il più possibile in maniera dettagliata
chiaramente nella disciplina di gara Questo perché in passato ci sono state varie casistiche giurisprudenziali dove fondamentalmente non L'amministrazione non andava a individuare nell'ambito della sci di gara Quali erano i documenti che dovevano essere che doveva essere idonei do che quindi i doni quindi che dovevano essere allegati dall'impresa per comprovare un requisito è evidente che in assenza di una previsione nella disciplina di gara in qualche modo l'operatore economico si Sentiva in diritto di portare quella che secondo lui costituiva documentazione idonea E allora poi magari prima in gara e poi in giudizio si andava a discutere se
quella documentazione fosse idonea di qui la necessità Ma su questo bando tipo aiuta di individuare Ecco la documentazione a comprova per evitare anche che ci siano che ci siano appunto discussioni poi sul tipo di documento Fermo restando che questo tema ormai è un po' smussato alla luce del Nuovo del nuovo Codice Perché Perché come vi dicevo ormai i requisiti di qualificazione fondamentalmente sono ridotti a a al fatturato globale e all'esperienza pregressa e quindi contratti analoghi Quindi da questo punto di vista Insomma quale sia la documentazione comprovante questi requisiti è abbastanza agevole Ormai già ampiamente dissodata
e trova una chiara indicazione Appunto nel nel nel nel nel contesto Appunto del del bando tipo da questo punto di vista quindi l'operatore economico non deve fornire documenti che sono già presenti nel fascicolo che non si che non Che documenti che si già in possesso della stazione appaltanti o che debbano essere acquisiti da ufficio da quest'ultima quindi è evidente che se la stazione appaltante facciamo un esempio va a richiedere all'impresa un documento che invece dovrebbe essere acquisito D'ufficio e l'impresa non lo fornisce è chiaro che quell'impresa non potrà subire conseguenze negative da quella da quella
dal mancato riscontro la richiesta perché è una richiesta che non poteva essere fatta Ecco queste previsioni del codice servono proprio per evitare queste discussioni che nel passato appunto abbiamo visto in molti In molti casi la documentazione abbiamo detto deve essere prevista nel disciplinare legale da questo punto di Vista ecco sul fatto della documentazione di acquisito d'ufficio anche il Ministero Ha ribadito che la comprova di una dichiarazione per mezzo de documenti forniti dal dichiarante quando questi documenti sono rilasciati da una pubblica amministrazione non è linea con la legge 183 del 2011 che è appunto quella legge
che prima richiamavo sulla cosiddetta decertificazione e con il DPR 445 perché perché appunto in questo caso Opera l'acquisizione di documentazione d'ufficio da parte dell'amministrazione quale modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive che sono state rese appunto dall'operatore economico quando l'affidamento chiaramente è superiore a €40.000 è obbligatorio poi il fascicolo virtuale dell'operatore economico Quindi come sapete va a prendere anche un pezzo in qualche modo del sottosoglia quindi mi sto riferendo chiaramente a servizi e forniture perché Per quello che è invece eh il sottosoglia sotto diciamo fino a €40.000 come Vedremo c'è una modalità semplificata di di verifica
dei requisiti tramite sorteggio e Eh che non passa appunto per il fascicolo virtuale o quantomeno non appunto obbligatorio Quali sono le criticità emerse in sede di verifica e requisiti dopo la l'adozione appunto l'approvazione del del codice del 2023 e chiaramente il Tema principale è quello collegato alla digitalizzazione delle procedure e all'uso delle delle piattaforme che come dicevo naturalmente richiede un periodo di assestamento di utilizzo questo lo abbiamo visto anche negli anni in generale con Le piattaforme telematiche delle centrali di committenza regionali nel tempo sono migliorate e oggi sono in grado chiaramente di offrire delle prestazioni
sicuramente migliori ma è stato un percorso chiaramente di anche Miglioramento tecnologico che poi si traduce poi anche in un risultato effettivo e utile per tutti per imprese e stazioni appaltanti nel contesto appunto di una procedura e anche nell'ottica di accelerazione dei processi e semplificazione degli oneri degli operatori economici ora le principali criticità quali sono state eh Quella più importante sicuramente che ci sono state molte segnalazioni da parte di stazioni appaltanti riguardo ai Ritardi e mancati riscontri da parte degli enti certificanti rispetto le richieste di verifica dei requisiti di partecipazione questo riguarda soprattutto appunto quegli enti
che devono rilasciare documentazione con prova dei requisiti di ordine generale ma non solo anche per esempio le i certificati cos detti di regolare esecuzione a comprova della capacità tecnica quindi dell'esperienza pregressa dell'operatore Economico a loro volta questi enti certificatori Hanno mosso obiezioni in qualche modo dando in qualche modo una giustificazione a ai ritardi e ai manca riscontri che si sono si sono avuti e fondamentalmente dicendo che anac non aveva indicato questi enti certificatori tra i soggetti legittimati ad accedere alle proprie banche dati secondo quanto appunto previsti previsto nei regolamenti che disciplinano queste queste queste banche
dati appunto Degli degli enti certificatori e in questa situazione però le stazioni appaltanti hanno cercato di trovare delle soluzioni perché evidente che se non si chiude la verifica di requisiti non si può giudicare e quindi questo però poteva comportare veramente delle criticità soprattutto in quelle situazioni in cui c'è la necessità di attivare un appalto o avviare appunto un un nuovo appalto e una soluzione Operativa che è stata utilizzata è quella appunto del silenzio aenso dei corsi 30 giorni dalla richiesta quindi questa è una è una modalità che abbiamo già conosciuto sul Con riferimento appunto alle
verifiche Antimafia e cioè quella di prevedere una condizione risolutiva nel contratto in caso appunto di sopravvenuto accertamento della carenza del requisito Questa è stata una prima diciamo soluzione o possibile Ecco Soluzione rispetto alle criticità del sistema e altri invece che cosa hanno dovuto niente hanno atteso l'esito delle verifiche altre stazioni appaltanti e questo però quando ci sono stati rallentamenti ha portato un rilevante allungamento dei tempi di esped momento della procedura in questo contesto quindi ci si è resi conto della necessità di intervenire in sede di correttivo per Andare appunto a migliorare un po' questa situazione
soprattutto perché c'erano stati appunto degli interventi E da questo punto di vista l'anac era stata molto chiara nel nell'ottica di di ritenere che il meccanismo del silenzio a senso non fosse praticabile in questi pareri che risalgono appunto al 2023 l'anac aveva Infatti chiaramente indicato che alla luce del chiaro disposto del 17,5 e dei chiarimenti poi Contenuti nella relazione illustrativa al codice non si poteva procedere col silenzio a senso e quindi non si poteva appunto procedere all'aggiudicazione della stipula decorsi inutilmente 30 giorni dell'attivazione dei controlli da parte della Stazione appaltante eh in assenza appunto di una
specifica previsione in questo senso diversamente la stessa anac richiamava il caso specifico che riguarda Come anticipavo Prima la normativa Antimafia che ai fini della stipula contrattuale consente una volta decorso il termine di 30 giorni D richiesta di certificazione Antimafia dalla consultazione delle banche dati di procedere all'asso del contratto sotto condizioni di risoluzione in assenza appunto della comunicazione antim Ecco fondamentalmente l'impostazione dell'anac è stata c'è una previsione specifica che lo consente nel caso della Verifica de requisiti Antimafia questo meccanismo non può però essere in assenza di una previsione traslato utilizzato diciamo Non può essere appunto utilizzato
per gli altri requisiti per i quali non è non è previsto devo dire che la giurisprudenza invece aveva dato una eh soluzione di apertura Maggiore rispetto a questa a questa ipotesi soprattutto in quei casi in cui Chiaramente eh l'amministrazione eh tenuta verifica de requisiti aveva svolto tutte le attività di sua competenza e la mancata il mancato risconto la mancata verifica mancato completamento della verifica dei requisiti non era in alcun modo addebitabile appunto a quest'ultima Questo è il è il è il caso per esempio di questa sentenza dove quindi TAR campagna Anche qui molto Molto sentenza
molto recente chiaramente tutte pronunce che precedono poi il il il correttivo Ma che in qualche modo come andremo a vedere poi in qualche modo aprono la strada poi alla soluzione adottata dal correttivo qui che cosa è successo fondamentalmente il tema si era posto con riferimento alla all'acquisizione appunto della certificazione di Rol fiscale da parte dell' Agenzia delle Entrate che appunto non aveva rilasciato Appunto la documentazione Nel caso specifico che cosa ha fatto la stazione appaltante essendo emersa questa situazione appunto di impass sulla verifica dei requisiti richiamando il principio di del risultato che viene appunto richiamato
suto molti profili E che cosa fa Dice fondamentalmente ha ritenuto appunto di Dover eh utilizzare Appunto questa possibilità quindi di addivenire Comunque all'aggiudicazione anche in difetto Della Acquisizione di questa certificazione e a fondamento appunto di questa decisione e il TAR ritiene condivisibile questa impostazione e era proprio stato evidenziato che il principio di risultato consente di orientare l' l'operato delle istuzioni appaltanti anche avendo a riferimento al criterio temporale della tempestività dell'affidamento dell'esecuzione del contratto Quindi imponendo in qualche modo delle Esecuzioni Che superino situazioni di inerzia o Imp pass Quale era il caso di specie quindi la
giurisprudenza come come vedete in situazioni specifiche motivate dalla stazione appaltante anche in relazione all'esigenza di attivare il contratto aveva ritenuto possibile invece in qualche modo senza aver completato la verifica dei requisiti chiaramente per causa a lei non Imputabile anche qui unulteriore unulteriore sentenza sempre del Tar Campania questa volta Salerno Aveva aveva appunto richiamato a sempre a sostegno in qualche modo della posizione dell'ist azione l'articolo 21 comma 2 della Legge 241 90 che conoscete bene fondamentalmente qui aveva rilevato Come si andava a configurare appunto un vizio che Comunque non incideva sul contenuto sostanziale del provvedimento perché
in ogni caso fondamentalmente si si era poi dimostrato appunto che il requisito chiaramente era era posseduto e tra l'altro in questo caso il ricorrente nemmeno aveva contestato effettivamente l'insussistenza del requisito ma solamente l'elemento appunto del mancato completamento della verifica Quindi come Sapete anche con argomenti come vedete anche con argomenti diversi la giurisprudenza aveva cercato in qualche modo di agevolare di supportare con la posizione delle stazioni appaltanti ritenendo ritenendo appunto possibile Comunque in casi specifici e motivati eh procedere con l'aggiudicazione e e poi anche con la stipula nelle morore appunto della definizione della verifica del completamento
della verifica dei requisiti Andiamo adesso a vedere come Interviene il correttivo fondamentalmente con due diversi interventi Il primo è un intervento più di carattere Ecco funzionale nel senso che riguarda il funzionamento e il coordinamento diciamo diamo così la comunicazione tra le banche dati e è finalizzata proprio a superare quel tema che era stato sollevato cioè l'obiezione delle degli enti certificatori eraa quello di dire noi abbiamo dei regolamenti che in Qualche modo non prevedono Ecco Quest diciamo non prevedono Ecco una un un un un una comunicazione un collegamento con queste con questa banca dati con la
banca dati appunto Ana che quindi da questo punto di vista c'è un tema collegato proprio alle regolamentazioni di queste banche dati e il rapporto con con le banche dati con la la banca dati nazionali dei Contratti Pubblici il Fascicolo virtuale dell'operatore economico quindi per chiarire il rapporto tra le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e quelle sul funzionamento per le banche dati che alimentano la la banca dati Nazionale era stata Appunto proposta già nella prima bozza del correttivo una modifica dell'articolo 24 comma3 Intesa a chiarire espressamente che le disposizioni del codice prevalgono sulle regole di
funzionamento delle singole Banche dati delle degli enti certificanti in forza del principio di specialità e la previsione che era stata inserita nella bozza iniziale era questa la regola dell'accesso per interoperabilità costituisce norma speciale del settore degli appalti pubblici e in caso di contrasto prevale sulle disposizioni sul funzionamento D banche dati che alimentano la banca dati nazionale dei Contratti Pubblici questa era la previsione iniziale poi come Sapete il Consiglio di Stato ha reso un parere sul correttivo indicando talune richieste di modifica e il Consiglio di Stato aveva chiesto di modificare questa previsione nel senso di specificare
che l'accesso per interoperabilità In ogni caso garantito ai sensi dell'articolo 23 comm3 del codice senza che che in senso contrario possano essere opposte le disposizioni che regolamentano le banche dati che alimentano la Banc dati Nazionale sui contratti pubblici dei Contratti Pubblici eh questa questa ultima formulazione poi è stata quasi integralmente recepita nel correttivo approvato a fine anno il quale prevede appunto la disposizione che trovate appunto in neretto secondo quale appunto alle regole e gli obblighi interoperabilità previste dal 23,3 non possono essere opposte appunto le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca
dati Nazionale quindi questa è una norma che serve in qualche modo anche ad evitare contestazioni o appunto un alibi da da parte Diciamo in capo alle le imprese certificanti che avevano sollevato un tema Ecco di non coordinamento tra le varie regolamentazioni adesso è evidente che c'è una prevalenza delle previsioni del del codice e quindi gli enti certificanti non possono opporre le specifiche regolamentazioni che Regolamento che appunto disciplinano le loro banche dati quindi questa è una prima modifica più di carattere Ecco legato proprio al funzionamento anche da un punto di vista tecnico delle quindi volta a
garantire appunto l'interoperabilità senza possibili appunto senza possibili obiezioni da parte degli enti certificati la vera modifica però è un'altra è l'inserimento del comma 3 bis nel contesto Dell'articolo 99 del Codice dei Contratti Pubblici ve L'ho riportata da così la leggiamo insieme e poi la vediamo nel dettaglio cercando di capire le implicazioni anche pratiche operative e qualche problematica che ancora rimane rimane aperta anche questa norma è stata oggetto di qualche modifica nel corso della sua approvazione però adesso leggiamo direttamente e vediamolo insieme e vediamo cosa prevede e come Poi può o deve essere applicata qualora si
verifichi una situazione appunto di questo tipo l'ipotesi intanto qual è È quella in cui c'è un problema sulla verifica dei requisiti chiaramente l'ipotesi in cui questo problema Non deriva dalla stazione appaltante ma è collegato al sistema informatico diciamo a livello generale inteso come come nell'ipotesi appunto di malfunzionamento anche parziale del fascicolo virtuale dell'operatore Economico o delle piattaforme banche dati o sistema di interoperabilità adesso connessi Quindi questa previsione riguarda tutte le ipotesi in cui fondamentalmente la verifica dei requisiti non possa essere conclusa per un malfunzionamento che riguarda tutti tutte tutti diciamo le strutture i meccanismi informatici
e che sono collegati appunto alla vengono utilizzati in qualche modo sono funzionali strumentali per la verifica Dei requisiti in questo caso dice la legge dei corsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione abbiamo detto prima la verifica inizia Dopo la proposta di aggiudicazione l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione che è così come una normale aggiudicazione immediatamente efficace quindi si consente di e si autorizza per legge l'organo competente Della stazione appaltante ad aggiudicare a disporre la delibera di aggiudicazione anche in assenza appunto di di del completamento appunto della verifica dei requisiti l'adempimento che l'amministrazione deve
fare è però acquisire dall'operatore economico un'autocertificazione una dichiarazione sostitutiva poi su questo Adesso torniamo che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di Esclusione che a causa del predetto malfunzionamento non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità ordin app previste per la verifica dei requisiti quindi 30 giorni dalla proposta c'è uno più requisi siti che non sono stati sui quali ancora non è arrivata la documentazione e quindi non è stato possibile verificarli l'amministrazione Chiede all'operatore economico di riattare il possesso dei requisiti non verificati quindi non di tutti i requisiti
e una volta acquisita questa autocertificazione dispone l'aggiudicazione del dell'appalto e poi naturalmente deve aspettare i 32 ore a giorni per poter stipulare il contratto stesso fatta salva la possibilità dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza abbiamo detto prima richiede un' aggiudicazione Efficace e questa aggiudicazione è un' aggiudicazione efficace detto questo però chiaramente poi la verifica dei requisiti va completata Qui si prevede che C resta fermo l'obbligo di concludere in un congro termine le verifiche sul possesso dei requisiti e la la norma poi si preoccupa anche di disciplinare l'ipotesi in cui immaginate che appunto voi Stone appaltante aggiudicate
magari andate anche a stipulare il contratto poi proprio da Quella verifica mancante emerge un esito negativo un esito appunto negativo del e quindi il mancato possesso del requisito è chiaro che qui qualora quindi a seguito del controllo si è accertato che l'affidamento è avvenuto ad un operatore privo dei requisiti la stazione appaltante Ferma l'applicabilità delle disposizioni sul tema dell'esclusione revoca andamento dell'aggiudicazione inefficacia risoluzione del contratto nonché responsabilità per false Dichiarazioni Quindi è chiaro che qui l'amministrazione poi seconda del momento in cui interviene questa verifica adotterà un provvedimento di esclusione o di revoco annullamento della giudic
zione oppure se è stato stipulato il contratto chiaramente dovrà anche disporre l'inefficacia o meglio dico io direi io la risoluzione appunto del contratto con tutto quello che ne concerne anche sul tema delle false dichiarazioni perché qui Chiaramente come sapete nel momento in cui c'è l'attestazione di un requisito che poi emerge essere non dichiarato Scusate emerge essere non presente non soddisfatto scatta l'ulteriore l'ulteriore appunto elemento della falsa dichiarazione con tutto quello che ne deriva poi in relazione al procedimento che si instaura appunto presso l'anac a seguito della segnalazione Ecco detto questo viene Comunque fatto salvo il
valore del delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute appunto per l'esecuzione della della parte rimanente nel limite appunto delle delle utilità conseguite Quindi è chiaro che quello che ha fatto questo l'operatore economico gli va corrisposto ma tutte le conseguenze negative diciamo potenzialmente negative Ecco alla verifica negativa all veres Unico chiaramente permangono ora qualche spunto di riflessione su questa su questa previsione Intanto il meccanismo opera de corsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione forse non è questa indicazione non è in qualche modo come possiamo dire perfettamente coerente con quella che è poi la
prassi concreta Ecco di quello che avviene in in sede diciamo pratica Perché Perché è chiaro che una volta che c'è la proposta di aggiudicazione da quel momento dopo la proposta di aggiudicazione parte tutta la verifica dei requisiti probabilmente sarebbe stato appunto più corretto individuare un termine di 30 giorni collegato alla richiesta in qualche modo del requisito No perché in questo modo fondamentalmente invece il meccanismo in qualche modo Sembra implicare che nel momento in cui c'è la proposta di aggiudicazione scattano già partono già le verifiche dei requisiti In ogni caso adesso questo è un aspetto più
una riflessione un po' ad alta voce Allo stato attuale della previsione il termine è quello dei 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e quindi se entro chiaramente l'amministrazione però si deve muovere tempestivamente chiaramente per Attiva per la verifica dei requisiti da questo punto di vista quindi c'è un po' un potenziale disallineamento da quello che poi potrebbe avvenire in concreto rispetto alla alla singola casistica però ecco la norma Adesso fa tagni all posa giudic e quindi prendiamo quello come riferimento altra altra riflessione che non viene disciplinata l'ipotesi di problematiche che derivano da inserimento erono dei dati
da parte dell'operatore economico e cioè queste Da da quello che dalla prassi è emersa per quello che mia conoscenza ci sono delle delle delle delle situazioni in cui ci può essere un un problema di verifica requisiti collegati collegato a un a un addebitabile in qualche modo ecco operatore economico forse sono molto residuali eh però ecco non non sembrano rientrare non rientrano in qualche modo in questo ambito in questo ambito che la norma collega a malfunzionamenti del del sistema l'altro Tema è poi quello del di cosa l'amministrazione devee fare nel momento in cui essendo autorizzata per
legge decide di andare in aggiudicazione Ecco qui è è chiaro che Ins delibera Ecco è corretto che l'amministrazione dia in maniera analitica molto di atto in maniera analitica di quello che è stata appunto il percorso procedurale e evidenziare appunto Qual è stato il problema di malfunzionamento che non ha Consentito il completamento della verifica dei requisiti motivare questo aggiungo io anche in relazione alla necessità comunque l'importanza Ecco di attivare l'appalto Questo è un elemento che come avete visto era era stato rilevante nelle controversie appunto che abbiamo esaminato che ha esaminato la giurisprudenza dove non c'era questa
legge Però in ogni caso anche in Un'ottica Ecco di motivazione completa quindi nella delibera sarà importante dare atto dare conto in maniera analitica della vicenda che e della del problema che si è verificato nel caso specifico e anche come vi dicevo della necessità della diciamo D dell'importanza di iare di procedere con con l'appalto Queste erano appunto alcune prime riflessioni Tra l'altro la stessa anak in sede di bozza del del correttivo aveva sollevato alcune Obiezioni alcuni punti poi sono stati recepiti altri no Quindi volevo evidenziarti ecco per esempio questi ulteriori profili che nelle osservazioni anak erano
Erano erano contenuti l'anac Questo è il primo passaggio mi sembra importante però che fondamentalmente secondo l'anac per come configurata la previsione la possibilità di procedere All'aggiudicazione sulla base della autocertificazione il luogo della verifica del requisito dei requisiti che non sono stati appunto verificati Vale solamente in caso di malfunzionamento e non anche nel caso in cui gli enti certificanti omettano di rendere disponibili le certificazioni occorrenti per le verifiche a stretto rigore questa precisazione appare corretta perché il riferimento alla norma l'avete visto Prima è legato a un malfunzionamento Quindi se non ci sono stati oggettivamente malfunzionamenti ma
c'è solo un ritardo un'omissione Quindi da questo punto di vista oggettivamente la norma non sembrerebbe appunto applicabile e a questa però a questa situazione in qualche modo dovrebbe rispondere la prima modifica quella un po' di carattere tecnico che poi fino a un certo punto tecnico c'è quello della Prevalenza il fatto che non si che gli enti certificanti non possono opporre delle problematiche collegate alle loro regolamentazioni interne di queste deelle loro banche dati Quindi da questo punto di vista È chiaro che il codice da un lato ha diciamo ulteriormente chiarito e potenziato l'obbligo la necessità che
gli enti certificanti mettono disposizione rendono disponibile queste certificazioni Quindi il problema non Dovrebbe porsi però qualora si ponesse solamente in termini di mero ritardo quindi senza alcun tema di malfunzionamento effettivo del sistema e il rilevo dell'anac non non è non è appunto non è sbagliato Ecco da quello che eh sulla base di una lettura Ecco letterale no della formulazione letterale della eh della eh della previsione da questo punto di vista però e qui anche assumendo Ecco che in questa Situazione non sia possibile utilizzare questo questa previsione In ogni caso però vengono in rilievo quelle previsioni
quelle diciamo quelle statuizioni anche giurisprudenziali che hanno esaminato il tema appunto del silenzio assenso comunque della ver ver dei requisiti Scusate l'aggiudicazione non in in una fase in cui la verifica dei requisiti non si era ancora completata e tra l'altro appunto vi vi Segnalo un'ulteriore pronuncia del Tar campagna che non ho per questione di tempo inserito nelle slides perché è di di pochi giorni fa e che è la sentenza Tar campagna 624 del 2025 perché è importante questa pronuncia perché è una pronuncia che si si pone in linea con le pronunce che abbiamo richiamato prima
e Ma che fa il punto in qualche modo della situazione anche alla luce del correttivo appalti e fondamentalmente che cosa dice dice che nelle memio di Una completa attuazione appunto del sistema dell'interoperabilità del del del sistema e e sul quale appunto poi il correttivo interviene con questa ipotesi specifica l'amministrazione eh motivatamente CH in casi specifici come abbiamo visto anche nelle altre casistiche può comunque fondamentalmente basarsi sull'autocertificazione dell'operatore economico quindi fondamentalmente a prescindere dalla Previsione del correttivo applica al caso di specie ehm gli stessi principi che erano stati appunto affermati nelle precedenti due sentenze e cioè
dice che l'operato dell'amministrazione che ilel momento in cui non può completare la verifica dei requisiti per cause Adessa non addebitabili e non addebitabili nemmeno all'operatore economico perché altrimenti dovrebbe essere l'operatore economico potenzialmente a in qualche Modo subire delle conseguenze e in questo caso Ecco l'operato Non può essere censurabile e se l'amministrazione appunto si basa su quelle che sono le autocertificazioni perché il sistema dell'autocertificazione a livello generale un sistema che si basa Appunto su una assunzione di responsabilità da parte dell'operatore economico sapete benissimo responsabilità penale E da questo punto di vista quindi L'amministrazione che decide sopportando
anche motivatamente di procedere all'aggiudicazione per esigenze di speditezza legate magari allo specifico appalto nel caso qua in questo caso Tra l'altro si trattava di un appalto di un ASL dove chiaramente Ecco questo questo questo operato dell'amministrazione Non può essere censurato Quindi adesso questo per dirvi che il il codice Offre lo strumento lo Collega ai malfunzionamenti eh vedremo se questa ipotesi il malfunzionamento può essere in qualche modo applicata in via in via eh diciamo interpa in via diciamo più generale Eh quindi anche rispetto a queste situazioni su cui l'anac soffermava Ma in ogni caso Ecco la
posizione della giurisprudenza è quella in casi peculiari motivati comunque di poter ritenere legittimo l' dell'amministrazione che in assenza di verifica dei requisiti adesta non Addebitabili non proceda Comunque al al all'adozione del provvedimento chiaramente sono casi specifici sono casi appunto molto recenti Bisognerà vedere anche il Consiglio di Stato cosa dirà Però sicuramente offrono offrono degli spunti degli spunti appunto importanti e in questo caso proprio basandosi proprio ehm proprio sul sul sul tema Ecco del sul ruolo dell'autocertificazione nel Sistema giuridico italiano e richiamando quest'ultima sentenza proprio il fatto che per l'ipotesi di malfunzionamento quindi il correttivo abbia
previsto espressamente l'utilizzo dell'autodichiarazione quindi questo per chiudere un po' il cerchio su questo aspetto Ecco dell'ambito di applicazione di questa previsione l'anac poi si era soffermata anche su aspetti un po' più dettaglio di carattere Amministrativo Per esempio il Fatto che andare a chiedere un'ulteriore dichiarazione che si aggiungeva al dgue e costituisce appunto un evidente sovraccarico burocratico qui insomma eh voglio dire Ecco forse eccerto il caso in cui il dgue che è un'autocertificazione come sapete che ha validità 6 mesi sia sia ancora diciamo si sia ancora in quei 6 mesi e quindi sia ancora pienamente valida
Forse in quel caso potrebbe anche non essere richiesta l'ulteriore Certificazione però ecco questo chiaramente nel contesto Ecco di del del della procedura d'appalto la richiesta di una certificazione ulteriore insomma forse non è uno degli adempimenti più complessi lo dico anche laato impresa insomma ecco da questo punto da da questo punto di vista anche perché non deve essere una produzione di un nuovo dg completo ma solamente di una per come è scritta la norma è corretto Che sia così una certificazione solo che attesti confermi il possesso dei requisiti che non sono stati verificati Magari saranno uno
o due al massimo Insomma Quindi da questo punto di vista Insomma si può è un adempimento che si può agevolmente anche da parte delle imprese porre porre in essere poi secondo l'anac all'operatore economico verrebbe attribuita la facoltà di estare il mal funzionamento mentre secondo l'impianto Normativo spetta questo esclusivamente all'ana che in realtà qui è l'amministrazione che rileva l'esistenza di un malfunzionamento E da questo punto di vista la chiede all'impresa di andare ad attestare Ecco il la conferma del del requisito quindi qui però ecco va va Comunque fatta attenzione da questo punto di vista quindi rilievo
l'anac comunque tenuto in considerazione è chiaro che non non spetta all'operatore Economico a testare questo questo questa circostanza E da questo punto di vista quindi la norma non deve essere appunto Intesa Intesa in questo in questo senso detto questo andiamo adesso a vedere un altro aspetto che sempre collegato al tema della verifica de requisiti e Invece riguarda riguarda [Musica] appunto il fascicolo virtuale ma in particolare appunto riguarda il consenso al trattamento dei dati tramite i fascicoli virtuale dell'op dell'operatore economico diciamo subito che questa modifica interviene e viene inserita nel contesto della norma che riguarda l'accesso
L'accesso agli atti perché in qualche Modo è collegata ma ha una rilevanza proprio connessa alla verifica dei requisiti in particolare si prevede che in sede di presentazione delle offerte gli operatori economici debbano trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini appunto della verifica del possesso dei requisiti di cui appunto l'articolo 99 nonché per le Altre finalità previste dal codice si tratta questo di un adempimento chiaramente che è necessario in quanto funzionale all'esp momento della verifica dei requisiti Maa il caso immaginate ci si riferisce soprattutto alla
verifica dei requisiti di ordine generale all'acquisizione diciamo nel contesto del fascicolo virtuale di documenti immaginate tutte tutta quella che è la documentazione relativa a eventuali procedimenti penali condanne e Quant'altro che riguardano i soggetti rilevanti dell'impresa è chiaro che lì ci sono dei dati rispetto ai quali Appunto Si è ritenuto dover sin da subito prevedere appunto il rilascio del consenso al trattamento dei dati proprio per consentire per frapporre in qualche modo Ost a questa a questa verifica Ecco la norma non precisa le modalità operative con le Quali deve essere gestito Appunto questo adempimento secondo una lettura
si potrebbe ritenere in qualche modo un adempimento implicito nel nell stessa momento in cui si presenta l'offerta probabilmente però la lettura più corretta è che invece E questa Appunto questo consenso deve essere proprio utilizz vedendo proprio il tero elare trasmesso alla stazione appaltante quindi fondamentalmente non deve essere Null'altro che un'ulteriore dichiarazione da inserire nel contesto appunto delle dichiarazioni che già vengono rese nell'ambito di una procedura quindi ragionevolmente ma vedremo poi su questo ci saranno sicuramente indicazioni del da parte del bando tipo è probabile che eh questa eh dichiarazione venga inserita nel contesto Eh Sicuramente Ecco
della documentazione amministrativa in particolare eh Probabilmente nel contesto nel nell'ambito di quella che è la domanda di partecipazione Dove appunto come sapete vanno a confluire tutta una serie di dichiarazioni Eh e e impegni Insomma ulteriori rispetto a quelli che sono stabiliti sono previsti appunto come oneri dichiarativi nel nel nel documento di gara unico europeo Quindi da questo punto di vista dovrebbe trattarsi di una dichiarazione da rendere in fase amministrativa e rispetto alla quale Quindi sarebbe ben possibile poi eventualmente Ecco operare il soccorso istruttorio qualora la dichiarazione non debba essere non non venga resa oppure venga
resa in forma in forma incompleta e quindi eh necessiti appunto di di integrazione Andiamo adesso a vedere avevo visto che c'erano delle mani alzate io Scusate però non vedo le No non c'è la possibilità di no no no no no di domande ce ne sono veramente tante Ce ne sono 47 e magari volete possiamo Magari nella parte finale vederne qualcuna come preferite Insomma visto che il tempo ci sarebbe mi rimetto un po' a voi insomma ecco perché ho visto prima che non riesco a leggere Sì sì guardi se lasciamo alle magari alla parte finale quando
toglie la condivisione forse qualche minuto per vedere se se rispondere insomma a quelle più Va bene allora procediamo così intanto grazie grazie Grazie abbiamo abbiamo visto appunto Il il tema appunto del della verifica dei requisiti nel nell'ambito appunto in generale no nell'ambito del quindi degli appalti sopr soglia c'è una norma che che va tenuta presente appunto che riguarda gli appalti sotto soglia e in particolare non tutti gli appalti sotto soglia Ma quegli appalti che riguardano appunto fondamentalmente gli affidamenti diretti l'importo inferiore a euro 40.000 in questo caso Appunto proprio perché siamo in un ambito di
massima semplificazione delle procedure viene previsto Appunto una una procedura anche di verifica dei requisiti e di attestazione dei requisiti più snella rispetto a quella prevista ordinariamente Perché Perché si prevede che gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di Qualificazione che sono richiesti la stazione appaltante Verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno quindi come vedete fondamentalmente la verifica in fase di procedura diciamo può anche essere limitata alla verifica delle dichiarazioni o meglio alla presa in Considerazione delle dichiarazioni
poi la verifica invece può essere svolta tramite delle modalità anche appunto un sorteggio al campione quindi non in tutte le procedure tramite delle modalità che sono stabilite internamente dalla stazione appaltante normalmente Chiaramente la sede per individuare queste queste modalità sono regolamenti interni in particolare strumento norment utilizzato è quello del regolamento degli appalti Sott Soglia dove confluiscono tutta una serie di profili tra l'altri collegati anche alle modalità di individuazione appunto dei contraenti nell'ambito delle procedure sottosoglia anche non in affidamento diretto ma con Procedura negoziata Quindi tutto il tema dell'albo fornitori e delle indagini di mercato ecco
comunque il regolamento gli appalti sottosoglia è appunto lo strumento per ehm per individuare appunto può essere uno Strumento ma poi che che deve essere poi aggiornato chiaramente individuare le modalità di verifiche di verifica dei requisiti è chiaro che qui quindi si consente veramente una massima semplificazione perché l'autodichiarazione qui assume una una rilevanza fondamentale perché diventa Addirittura in alcuni casi appunto unico strumento Ecco che di sulla quale poi l'appalto viene affidato è chiaro che anche qui Se poi immaginiamo appunto il Caso del sorteggio che poi avviene anche appunto avvengono post post aggiudicazione eventualmente anche post tipula
quindi in una fase successiva avvenga Appunto una emerga Ecco la mancanza del requisito quindi qualora in conseguenza appunto della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti Generali o speciali che dichiarati la stazione appaltante anche qui procede fondamentalmente con le stesse modalità del sottosoglia del soprasso con qualche Ulteriore ulteriore precisazione che adesso andiamo a vedere quindi la risoluzione del contratto chiaramente Vale sia per il sottosoglia per il sopras oglia l'esclusione dell'eventuale garanzia definitiva qui eventuale Perché Perché il sottosoglia come sapete è differente che nel sopras oglia la garanzia definitiva non è non è diciamo può
può anche in alcuni casi essere non essere Richiesta quando siamo sotto questo importo cosa diversa invece nel nel sopras SOA resta ferma poi la comunicazione all'anac quindi la segnalazione all'anac per falsa dichiarazione perché quando la Less della verifica emerge la mancata il mancato possesso di requisito che era stato dichiarato chiaramente lì Viene in rilievo appunto il tema della falsa dichiarazione e poi anche questa è una sanzione ad hoc prevista per gli appalti Sotto sotto soglia la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a
12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento qui questo questa misura appunto che è prevista ad hoc solo per questa ipotesi è una misura sanzionatoria che non viene adottata dall'anac Ma viene adottata dalla stessa sazione appaltante e e prevede Appunto una sospensione di quell' operatore economico da la quindi la preclusione dell'operatore economico di poter partecipare a procedure indette dalla sola stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento e chiaramente la norma qui Non specifica le modalità per graduare anche questa sanzione che è una sanzione comunque Molto potenzialmente molto impattante immaginiamo un'impresa
che che magari lavora moltissimo con una determinata sezione appaltante si ritrova a a dover avere un periodo di sospensione dell'operatore economo diciamo da legare addirittura finoo a 12 mesi quindi questa può essere sicuramente una previsione impattante Ecco Con riferimento invece in generale alla al tema della eh delle false dichiarazioni no e e chiaramente questo è un tema che Nel nel contesto appunto del del codice assume una rilevanza rilevanza eh fondamentale e ehm eh quello che eh va va evidenziato è che appunto oggi la la falsa dichiarazione porta chiaramente così come era prima alla eh nel
contesto di una procedura porta alla segnalazione all'anac l'anac poi stabilirà se quella falsa dichiarazione è stata resa con colpa grave eventualmente disporrà una sanzione Appunto eh eh interdittiva e o pecuniaria al al All'operatore l'operatore economico Ecco nel contesto del nuovo codice Questo è un chiarimento che è arrivato Ecco dal nel nuovo codice che recepisce la giurisprudenza quello che viene messo in evidenza è che una falsa dichiarazione che viene appunto resa nel contesto di una procedura sia Sott soglia che sopra soglia eh fondamentalmente Vale solamente per nell'ambito di quella gara tranne che poi Ecco da quella
falsa dichiarazione chiaramente arrivi Un una Una diciamo interdizione da parte della anac ma fondamentalmente quella falsa dichiarazione che viene accertata dalla stazione appaltante e poi segnalata all'anac non deve essere dichiarata nelle successive gare perché come sapete nel nel nuovo codice nell'ambito dei gravi illeciti professionali c'è una c'è una causa di esclusione un'ipotesi di grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica che riguarda le dichiarazioni false e Fuorvianti rese nel contesto diciamo nell'ambito di una gara che hanno influenzato decisione dell'amministrazione ecco quella causa di esclusione però rileva solamente in relazione a situazioni che vengono che
si verificano nel contesto di quella gara e non invece in relazione appunto a a vicende a vicende pregresse questo lo precisa Anche il il bando il bando tipo quindi eh fondamentalmente puntualizzando Ecco questo aspetto Specifico collegato appunto alla Valenza delle delle false dichiarazioni tornando adesso chiusa questa breve parentesi tornando alla verifica dei requisiti sottosoglia quindi vediamo che c'è un regime semplificato evidentemente semplificato della verifica dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo a €40.000 qui Ricordiamoci che vale solo per Questi importi al di sopra di quegli importi anche se siamo so soglia abbiamo detto prima
si applica Invece la verifica ordinaria sul con la verifica del fascicolo virtuale dell dell'operatore dell'operatore economico il rup quindi è esonerato dall'obbligo di verificare puntualmente i requisiti di ordine speciale generale potendo procedere Quindi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva che può essere anche un documento di gara unico europeo Ecco da questo punto di vista a livello procedurale nulla vieta alle stazioni appaltanti il Luogo diciamo di una norma che parla di dichiarazione sost comunque di chiedere il dgue completo Ecco da questo punto di vista c'è piena flessibilità piena flessibilità eh operativa E da questo punto di vista
ecco vi segnalo la la questo parere appunto del del ministero che riguarda che riguarda appunto Il Eh il tema appunto delle dichiarazioni semplificate SC delle verifiche Semplificate sotto soglia qui questo parere che risale del 2024 riguarda un quesito con il quale si chiedeva se nell'ambito degli acquisti che sono finanziati in tutto in parte dal pnrr o dal pnc fosse applicabile appunto la norma di cui abbiamo appena parlato quindi 521 del del Codice dei Contratti Pubblici che è relativo appunto alla verifica dei requisiti sul sul appunto che lativ Appunto alla semplificazione delle verifiche sul possesso dei
requisiti per gli affidamenti diretti e la risposta appunto del MIT è che le stazioni appaltanti destinatari appunto dei finanziamenti pnrr e pnc devono applicare il codice 36 e per quanto applicabili le previsioni speciali di cu al 77 e oltre che la disciplina del codice del 2006 o non espressamente derogata Quindi La risposta al quesito è una risposta affermativa Ecco qui questo quesito si inserisce eh nel in un in un acceso diciamo dibattito giurisprudenziale ma anche di prassi sul quali siano le norme applicabili alle al PNR Ecco in base a questa ricostruzione che ha dato il
Ministero quindi nel contesto di Questo intreccio di norme applicabili appunto a queste tipologie di appalti eh Ecco questa norma semplificata appunto Trova Applicazione Quindi questa verifica semplificata sui requisiti Trova applicazione anche con riferimento appunto agli appalti sotto soglia di quell'importo appunto in finanziati con fondi pnrr da questo punto di vista il meet ha anche precisato che l'ambito di applicazione appunto di questa verifica è circoscritto appunto ai requisiti di partecipazione e qualificazione Quindi abbiamo detto prima ordine generale e Ordine speciale e tra questi riguarda rientra chiaramente anche Eh la regolarità contributiva quindi il rilascio l'acquisizione del
durk come sapete è uno dei requisiti di ordine generale che può assumere Appunto una valenza escludente o anche una valenza Appunto non escludente come causa non automatica di esclusione e questo appunto viene verificato app tramite l'acquisizione del durk in questo caso poi che cosa Ehm Precis al Mit che come sapete il durk poi e qui torniamo un po' a quello che abbiamo detto proprio all'inizio no vi ricordato all'inizio non dobbiamo in qualche modo ehm non dobbiamo mai dimenticarci che la la la verifica dei requisiti è una fase importante anche nel corso di esecuzione di del
contratto e da questo punto di vista proprio per il durk come sapete c'è una ci sono delle previsioni ad hoc perché Si prevede appunto che e ci sia una verifica del durk ma ha Fini diversi e quali sono questi fini Come sapete la l'acquisizione del durk quale condizione per il pagamento del corrispettivo Ecco questa in questo parer MIT evidenzia come nella fase successiva all'aggiudicazione allasso del contratto la verifica della realità contributiva attiene un ambito diverso quindi in quel caso per in occasione appunto di ogni singolo pagamento ancorché ci si trovi Nel contesto di un appalto
di importo fino a €40.000 In ogni caso per pagare il durk va acquisito quindi la deroga di semplificazione diciamo della verifica de requisiti che è prevista per il sottosoglia Vare solamente per la fase procedurale perché qui l'acquisizione del durk in realtà non è funzionale la verifica dei requisiti o mene o meglio la la sussistenza del requisito serve per poter procedere appunto ai pagamenti e questo è un altro aspetto da da Sott Are proprio per una corretta applicazione di queste di queste Appunto procedure semplificate Andiamo adesso a vedere per come diciamo ultimo ultimo tema Un tema
che un po' interessa molto spesso no gli le stazioni appaltanti Ma anche gli operatori economici quando questi sono soggetti esteri perché qui si pone sempre poi il tema di come eh di come andare a verificare no i Requisiti rispetto a soggetti soggetti soggetti esteri quindi appartenenti appunto all'Unione Europea o anche addirittura appunto al di fuori dell'Unione Europea che nei limiti appunto consentiti dal codice e dalla direttiva possono partecipare appunto alle procedure di affidamento di di contratti di contratti pubblici ora un primo un primo aspetto Riguarda le modalità proprio di di utilizzo proio delle autocertificazioni in
gara perché come sapete appunto il DPR 445 consente l'utilizzo diciamo di questo strumento a coloro che sono cittadini cittadini europei i quali possono attestare an diciamo non residenti possono comunque utilizzare il DPR il DPR 4 445 e qui il il me ricorda Come in merito appunto alle verifiche sulle autodichiarazioni che sono prodotte dal legale rappresentante cittadino cinese in questo caso si ricorda che i concorrenti stranieri devono produrre le certificazioni dichiarazione documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DPR 445 Quest È un ipotesi
in cui chiaramente trattando cittadino cinese Il DPR non lo può utilizzare e quindi deve andare a produrre delle certificazioni dichiarazione documenti equivalente in base alla legislazione vigente nei paesi Ed evidente che poi l'amministrazione deve chiaramente verificare questa documentazione in alternativa si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la la produzione di una dichiarazione giurata resa appunto dinanza all'autorità giudiziaria o un Ministerio competente o a un notaio o un organismo professionale qualificato a ricever nel paese d'origine di Provenza Quindi nel caso di specie la Slovenia Quindi da questo punto di vista questa questa viene appunto precisato
come la l'opportunità di chiedere anche una traduzione giurata secondo l'autorità del del del paese di appartenenza proprio per oltre che poi anche appunto dichiarazione Ma poi anche con relativa traduzione per agevolare Appun appunto la la verifica dei requisiti poi il tema che si pone una volta dichiarato il possesso dei requisiti è anche proprio direttamente la gestione appunto di di queste verifiche perché Perché è evidente che nel momento in cui il soggetto è un soggetto estero bisogna acquisire documentazione che non viene rilasciata dalle autorità dalle autorità italiane e qui da questo punto di vista anche l'anac
con questa Fac Eh ha precisato appunto ha trattato l'ipotesi appunto in cui l'operatore economico estero non fosse in grado appunto di accedere al fascicolo virtuale dell'operatore economico perché non disponendo appunto delle modalità tecniche che sono appunto previste dalla normativa italiana e qui fondamentalmente l'anac distingue tra gli Oper atori esteri intracomunitari che non hanno Sede Stabia in Italia e questi appunto possono essere verificati anche senza il fascicolo virtuale l'operatore economico e qui necessariamente quindi c'è la necessità di andare ad acquisire questa documentazione in un contesto in cui quindi l'impresa anche deve fornire il suo il suo
il suo apporto è evidente che qui c'è un coinvolgimento Maggiore dell'operatore economico anche rispetto all'acquisizione di mentazione presso Altre amministrazioni Fermo restando che c'è la possibilità diciamo del di acquisirne anche comunicando tra trazione appaltante anche di di però è evidente che qui c C'è un ruolo Maggiore oneri maggiori per l'operatore economico Se invece l'operatore estero ha sede Stabia in Italia può richiedere lo Speed Anche perché lo Speed è necessario per altri adempimenti e quindi viene trattato fondamentalmente in maniera identica Ecco rispetto eh rispetto a a a Ai soggetti italiani quindi avviene questo avviene sia per
chi ha una sede stabile quindi una sede secondaria in Italia sia a maggior ragione ma questo è abbastanza evidente per quelle imprese che in realtà Appunto non sono estere ma sono italiane cioè sono dei soggetti per esempio immaginiamo una società una srl una spa che fa parte appunto di un gruppo estero in quel caso Addirittura non è un operatore straniero diventa chiaramente una società italiana quando Invece c'è una sede stabile una sede secondaria lo Speed può essere può essere richiesto e quindi qui gli adempimenti sono sono sono appunto i medesimi previsti per le imprese italiane
cambia chiaramente cambiano chiaramente le amministrazioni che dovranno dovranno appunto testare il possesso dei requisiti qui però il principio fondamentale è quello che abbiamo visto sopra richiamato anche del parere del me quindi certificazione Dichiarazione equivalenti sulla base della legislazione vigente nel paese di riferimento Quindi bisognerà andare a vedere con riferimento per esempio al al tema della regolarità fiscale o la regolarità contributiva quale normativa si applica immaginiamo in altri paesi dell'Europa adesso in Francia in Germania e ottenere una certificazione diciamo equivalente chiaramente che applica prevede Appunto applica appunto Le norme sulla regolarità fiscale e contributiva che sono
esistenti Appunto nel nel nel diverso appunto Stato membro Ricordiamoci sempre che queste cause di esclusioni sono in gran parte non tutte ma la gran parte previste direttamente dalla direttiva Europea Quindi ormai sono in qualche modo quindi l'assenza di condanne per reati gravi la regalità fiscale Cont sono tutte cause tutti i requisiti che sono previsti a livello europeo e su cui Quindi anche gli altri Stati membri prevedono delle normative che non non non non coincidono molto spesso in maniera Pedis ma Quest è evidente con quelle italiane però Tuttavia appunto sono presenti e quindi questi requisiti vanno
comunque vanno comunque verificati Ecco questo è un po' qualche spunto finale Su questo tema collegato appunto alla verifica dei requisiti SOG esteri che richiede chiaramente degli Adempimenti leggermente differenti rispetto Ecco alle' ipotesi del dell'operatore economico italiano Se non altro per il fatto che appunto c'è una normativa diversa ci sono appunto enti enti diversi quindi fondamentalmente poi magari lasciamo qualche minuto spazio a qualche quesito volevo un po' ripercorrere gli aspetti che ci siamo che abbiamo di cui abbiamo Parlato parlato oggi per darvi un po' le le le un po' le le linee guida del una sintesi
Del Aspettate che arrivato all'indice così facciamo un po' un sunto un sunto finale Ecco siamo partiti dal dall'ambito appunto della verifica dei requisiti e l' importanza della verifica dei requisiti evidenziando la rilevanza soprattutto in fase procedurale ma con un occhio sempre attento anche alla fase di esecuzione del contratto Dove appunto sussiste comunque un obbligo Delle stazioni appaltanti di andare a valutare la sopravvenienza di fatti che possono incidere sul possesso dei requisiti qui Ricordiamoci che nel nuovo codice c'è una prev nel 998 98,14 che impone alle imprese di dichiarare di rendere Dotta l'amministrazione su tutte le
circostanze che possono incidere sulla verifica dei requisiti e su in particolare sulle cause di esclusione automatica e su quelle non automatica il Che significa che l'amministrazione deve Scusate che l'impresa è tenuta ad andare a notiziare la stazione appaltante di tutte quelle circostanze adesso faccio l'esempio che è quello più rilevante che senza la nuova causa di esclusione tassativa del grave illecito professionale possono rilevare appunto come grave illecito professionale e la stazione appaltante anche in sede di esecuzione del contratto deve andare a valutare Questa fattispecie avviando un Su procedimento di verifica della della situazione della della situazione
sopravvenuta ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni che possono essere di ferma e quindi prosecuzione chiaramente del contratto in corso oppure qualora emergano immaginate appunto caso Antimafia condanne rilevanti e emergono appunto situazioni non superabili allora A quel punto scatta la Risoluzione del contratto la chiusura quindi del contratto da questo punto di vista nel contesto del nuovo codice che poi è un tema collegato alla verifica requisiti c'è tutto il tema anche del self cleaning quindi della valutazione delle misure riparatorie che possono essere fatte valere dalle imprese sui quali l'amministrazione Chiaramente deve fare una valutazione attenta proprio in
contraddittorio con l'impresa misure Self cleaning che chiaramente nel Momento in cui sono state adottate rispetto a una situazione già precedente alla partecipazione alla gara dovranno essere fatte valere in sede di di documentazione di offerta è chiaro che nel momento in cui invece una circostanza sopravviene nel corso di esecuzione del contratto e allora lì la situazione cambia perché l'impresa rispetto a una situazione sopravvenuta potrà andare in corso di esecuzione ad attuare misure S cleaning a sottoporre All'amministrazione l'amministrazione appunto le dovrà valutare quindi importanza anche nella gestione della verifica dei requisiti nella fase di esecuzione del contratto
ci siamo poi soffermati sul tema collegato appunto alla momento dell'aggiudicazione e e quindi al momento Scusate della verifica dei requisiti tra proposta di aggiudicazione E appunto aggiudicazione abbiamo visto anche la a livello procedurale appunto L'assenza di una tempistica relativa al su procedimento di verifica della documentazione la possibilità in qualche modo di un'integrazione documentale legata alla documentazione a comprova dei requisiti che deve essere fornita dall'operatore economico e poi tutte quelle che sono le problematiche che si sono che sono appunto emerse in relazione alla gestione della nuova verifica dei requisiti tramite il fascicolo virtuale Operatore economico nel
contesto Ecco del nuovo sistema del Codice dei Contratti Pubblici E da questo punto di vista Poi ci siamo anche soffermati sulle novità che sono state introdotte dal correttivo che si muove proprio nell'ottica di assicurare tempestivamente la chiusura di questa fase di verifica dei requisiti e quindi fondamentalmente due interventi molto chiari uno volto a evidenziare la prevalenza delle norme Del codice rispetto alle regolamentazioni delle banche dati degli enti certificanti e questo per assicurare che arrivino sul fascicolo virtuale i documenti a comprova dei requisiti dall'altro lato invece quella misura invece che valorizza lo strumento dell'autocertificazione nel caso
in cui un funzionamento del sistema ma sistema Inteso in senso generale come sistema di interoperabilità fascicolo virtuale o banche dati anche delle degli enti non Consentono appunto di completare la verifica dei requisiti Qui abbiamo visto lo strumento dell'autocertificazione abbiamo visto quindi questa forma di aggiudicazione sotto riserva e e anche a quel punto stipula eventuale del contratto Sott riserva con tutte le conseguenze che poi ne derivano qualora adesso D la verifica de requisiti che va comunque completata in termini congrui tempi congrui sopraggiunga una causa d'esclusione quindi un motivo che non Avrebbe consentito alla stazione appaltante di
aggiudicare l'appalto abbiamo sotto questo aspetto rilevato l'ambito di applicazione di questa previsione ed evidenziato che per eventuali situazioni che vanno oltre la giurisprudenza a differenza dell'anac ha avuto una posizione Maggi di Maggiore apertura confermata anche da una recente pronuncia del del Tar campagna che valorizza proprio questa caratteristica abituale del nostro ordinamento che è Quello della assunzione la responsabilità che l'operatore economico diciamo attua nel momento in cui fornisce all'amministrazione una un'autocertificazione abbiamo poi ci siamo poi soffermati da ultimo sulle procedure semplificate che riguardano la verifica nel sottosoglia e quindi il fatto che nel sottosoglia fino a
€40.000 il la procedura è una procedura chiaramente diversa e questo è collegata Proprio alla l'estrema semplicità e anche rapidità degli affidamenti diretti sotto soglia per un importo comunque delimitato perché come sapete l'affidamento diretto può anche avere un importo superiore fino a €10.000 qui però questa previsione invece attiene solamente ad affidamenti diretti di importo minore possiamo dire così o comunque Ecco l'importo che è stato ritenuto diciamo come soglia rilevante per una una Gestione semplificata anche di questa fase di verifica dei requisiti e poi abbiamo con completato da ultimo il quadro con con qualche passaggio su un
tema a volte pratico che interessa le amministrazioni quando si trovano a dover svolgere la verifica dei requisiti in relazione a soggetti ad imprese ad imprese appunto estere da questo punto di vista Abbiamo evidenziato Quindi un po' le le differenze anche che su quale il codice interviene ma chiaramente con norme molto molto eh molto Ecco con poche norme con qualche intervento Ecco che non non disciplina chiaramente nelel dettaglio questa attività soccorrono anche le diciamo le i supporti interpretativi appunto da parte del ministero e dell'anac che hanno chiaramente offerto spunti utili da questo da questo punto di
vista Quindi Ecco questo era un po' il quadro Chiaramente abbiamo dato un quadro tipo generale la verifica dei requisiti diciamo nel dettaglio di ogni singolo requisito richiederebbe degli una una Ecco una un'analisi molto più approfondita però vi ho cercato Ecco ho cercato di darvi in qualche modo gli elementi essenziali anche soprattutto rispetto alle importanti novità che sono state Ecco introdotte proprio dal dal decreto dal decreto dal decreto Correttivo Quindi da questo punto di vista ecco Spero che sia stata Insomma utile questa rappresentazione fermo restando appunto che sicuramente i dubbi e le domande sono molte Però
spero di aver Ecco almeno cercato di chiarirvi alcuni dei vostri dubbi rispetto alle soluzioni operative che poi praticate quotidianamente Ecco mi dica se ha bisogno di aiuto può adesso senza condivisione magari le può Leggere meglio sono tantissime prima non le vedevo vediamo C'è qualche domanda ci possiamo Allora per esempio leggo Adesso leggo qualche diciamo chiaramente non li poss leggo qualche i primi che mi vengono che riesco a leggere Ecco Buongiorno il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria tecnico professionale vanno verificati anche in fase esecutiva adesso non lo vedo più è sparito Sì perché chiedo
in questo in questo momento chedo agli utenti Chiedo Agli utenti di non continuare a scrivere le domande altrimenti non lei non riesce a vederle slittano quelle a cui sta rispondendo Ok Allora intanto cerchiamo di D una risposta a questo la verifica dei requisiti diciamo e sui requisiti diciamo di capacità tecnico economico finanziaria e tecnic organizzativa quelli vanno verificati chiaramente solamente vanno modificati in fase in fase di di gara Ecco che cosa può succedere in fase esecutiva rispetto a Quei requisiti È un'ipotesi che chiaramente la norma non non tratta e perché è chiaro che non è
come il requisito per esempio della regolarità fiscale contributiva che si può perdere in qualche modo tra virgolette facilmente oppure interviene una sentenza di condanna e quella impatta sul requisito del 94 comma1 oppure sul grave illecito professionale qui il caso è un po' più eh peculiare e l'unica ipotesi che però forse è un po' un caso Di scuola potrebbe essere questo che nel momento in cui in corso di esecuzione del contratto immaginiamo che eh la ehm la eh stazione la l'impresa CEDA ad esempio un un ramo d'azienda e come sapete la cessione del ramo d'azienda ad
un altro soggetto si porta dietro anche i requisiti Collegati a quel a quel eh a quel requisito è chiaro che è un caso molto peculiare Perché bisognerebbe verificare se se per effetto di questa operazione è venuto meno il requisito Ora qui sono casistiche veramente che non si verificano perché comunque i requisiti magari un fatturato Comunque il fatturato c'era in maniera più ampia In ogni caso di fronte Ecco ad una eventuale eh Ecco è onere diciamo delle imprese aggiornare la stazione appaltante rispetto a queste a queste tipologie di operazioni che che impattano comunque una circostanza soprav
che può impattare sul requisito La questione poi può essere valutata in concreto però in linea generale ecco eh il tema diciamo Qui è molto più sfumato rispetto alle alle cause di esclusione automatica e eh E non e non automatica Ehm poi l'altra domanda è nel caso di controllo a Campione qui ci riferiamo al sottosoglia successivo alla stipula la verifica va effettuata alla data di presentazione dell'autocertificazione assolutamente Sì assolutamente sì Cioè Qui il sistema del soglia è che viene chiesta unut certificazione ma poi la verifica viene effettuata anche dopo riguarda appunto la verifica della veridicità al
momento di quando era stata resa appunto l'autocertificazione Quindi confermo che la risposta è è sicuramente affermativa perché il requisito Appunto deve doveva sussistere e deve permanere quindi senz'altro ehm eh senz'altro appunto è questa appunto la Soluzione c'è un'altra domanda vediamo allora eh e si parlava appunto del fascicolo virtuale l'operatore economico per i appalti sotto i €40.000 qui Vi confermo che in quel caso non c'è l'obbligo di utilizzare non c'è non è previsto l'obbligo di utilizzare il fascicolo virtuale eh dell'operatore dell'operatore economico Vediamo se abbiamo il tempo un Minuto per rispondere a un paio di domande
Ancora sì Abbiamo un paio di minuti Sì ok so se se sposto io perché ero fermo sulla pagina Allora Scusate eh la Salgo su così vediamo ne prendo un altre due per esempio Ecco questa domanda se non riesco a effettuare i controlli tramite del fascicolo virtuale Posso procedere fuori in realtà se non si riesce oggi la la soluzione non è procedere fuori ma è Quella appunto che delinea il correttivo quindi fondamentalmente si dice il sistema deve essere quello e se se quel sistema non funziona ci si basa sull'autocertificazione Ecco quindi l'iniziativa autonoma di andare a
richiedere le le diciamo le le certificazioni non è quella non è diciamo l'impostazione che il il codice Eh che il codice appunto dà con la modifica appunto del del Correttivo c'era una domanda sul sul che AV adesso visto sul trattamento dei dati se la ritrovo adesso eh [Musica] Allora buongiorno Ecco non capisco da razo del fatto che sia necessario un consenso spita non informativa come nel caso di altri trattamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ma è qui il tema è legato proprio al al agli specifici dati previsti appunto in questi Documenti a che riguardano appunto
anche la sfera personale delle delle persone fisiche Questa dovrebbe essere la ragione della della della misura insomma ecco Comunque vi ringrazio insomma per gli spunti per le domande chiaramente avrebbero richiesto un Spero di aver dato Ecco almeno quelle che ho potuto leggere qualche risposta qualche risposta utile ma comunque vi ringrazio tutto per l'interesse per il coinvolgimento Insomma perché nel nel Nell'incontro di oggi insomma ecco Grazie Mil Grazie avvocato Leonetti mi rendo conto che le domande sono moltissime Speriamo che ecco attraverso anche una rilettura della presentazione messa a disposizione dell'avvocato e anche magari qualche cosa diciamo
che c'è qualche risposta emerge Sì assolutamente sì sicuramente anche attraverso magari la registrazione potete già consultarla dal pomeriggio di oggi Sperando Ecco che vi possa essere Utile nel modo adeguato La ringrazio La ringrazio dottor Grazie a tutti per essere stati veramente numerosi 1000 in aula con più di 100 domande quindi mi rendo conto che insomma è una una situazione un po' complicata da gestire soprattutto per rispondere alle numerosissime domande Grazie ancora a tutti e ci vediamo alla prossima lezione Grazie a voi