[Musica] video lezioni di diritto del lavoro il testo base di riferimento è il Compendio di diritto del lavoro della Simone Curato da Riva Anche se alcuni degli argomenti sono stati integrati dai contributi offerti all'interno del portale wikilabour.it che comunque vi consiglio di aprirlo per ulteriori integrazioni l'autore come al solito di queste video lezioni è l'avvocato Davide Tutino del foro di Catania si ringrazia per l'impaginazione l'insegnante Ester a Rigo video lezione numero un il diritto del lavoro e le sue fonti il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e
che tutelano oltre che l'interesse economico anche la libertà la dignità e la personalità del lavoratore cò che rileva nel diritto del lavoro è la relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore dal punto di vista giuridico il datore di lavoro e il lavoratore operano formalmente sullo stesso piano di parità dal punto di vista economico però il prestatore di lavoro è in una posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro le norme del diritto del lavoro hanno pertanto la finalità di tutelare il lavoratore contemperando Gli interessi del capitale con quelli del lavoro le partizioni
del diritto del lavoro il diritto del lavoro si distingue in diritto del lavoro in senso stretto che comprende la materia oggetto del contratto e del rapporto di lavoro il diritto sindacale che comprende la disciplina dei rapporti sindacali la contrattazione collettiva e l'autotutela sindacale e la legislazione sociale che comprende le norme che che regolano i rapporti tra lo Stato i datori e prestatori di lavoro e le norme in materia di previdenza e assistenza sociale l'evoluzione del diritto del lavoro nella disciplina del codice civile del 1865 le parti erano formalmente su un piano di parità avevano pertanto
la più ampia Libertà nel determinare il contenuto del contratto a causa dell'eccessivo sfruttamento della forza lavoro il legislatore fu costretto ad intervenire con la cosiddetta legge sull'impiego privato Reggio decreto legge 1825 del 24 con la quale veniva predisposta la disciplina del rapporto di lavoro degli impiegati con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942 viene dedicata al lavoro una disciplina a sé così le disposizioni sul lavoro unitamente a quelle sull'impresa e sulla società sono contenute nel libro quinto è questa la fase della cosiddetta incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato ma il momento più
significativo di sviluppo è rappresentato dalla costituzione repubblicana del 1947 entrata in vigore il primo gennaio del 1948 con l'entrata in vigore della Costituzione la visione corporativa dello stato fascista cui è ispirato il codice civile del 42 viene sostituita da quella Democratica e sociale fondando La Repubblica sul lavoro ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione nel 1970 L'approvazione dello Statuto dei lavoratori la legge 300 del 70 consolida il ruolo del sindacato riconoscendo gli specifici diritti e prerogative la fine del secolo xxo vede profondamente modificato il contesto in cui si svolge la relazione giuridica lavoratore d'ore che sin
dagli inizi del novec aveva ispirato una legislazione protettiva e garantista così in alternativa al tradizionale lavoro subordinato aumentano le modalità di procacciarsi prestazioni lavorative come il lavoro autonomo occasionale con le collaborazioni coordinate e continuative eccetera entra Dunque in gioco la cosiddetta flessibilità del lavoro che può essere intesa come attuazione dei vincoli relativi all'instaurazione e alla risoluzione del rapporto di lavoro cosiddetta flessibilità numerica o istitutive o quantitativa questa flessibilità può essere intesa come minore rigidità con possibilità di deroghe delle regole relative allo svolgimento del rapporto di lavoro cosiddetta flessibilità organizzativa o ancora la flessibilità del lavoro
può essere intesa come riduzione dei vincoli legislativi alla Podestà del datore di lavoro di porre fine al rapporto stesso attraverso la modifica del regime di tutela previsto dalla articolo 18 dello Statuto dei lavoratori cosiddetta flessibilità in uscita la flessibilità si è realizzata anche attraverso l'introduzione di particolari contratti di lavoro che si distaccano dal tradizionale modello del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato degli esempi di questi contratti sono il contratto a termine il contratto di lavoro part-time l'apprendistato il lavoro interinale ora denominato somministra le riforme degli anni 2000 la riforma del Mercato del Lavoro decreto
legislativo 276 del 2003 tale provvedimento è stato ispirato al disegno riformatore contenuto nel libro bianco sul mercato del lavoro in Italia ad opera del professor viaggi con questa riforma si privilegia l'autonomia negoziale delle parti con conseguente accresciuta rilevanza del contratto individuale nella regolamentazione del rapporto Tuttavia la valorizzazione dell'Autonomia individuale inevitabilmente porta il rischio di una progressiva individualizzazione dei rapporti di lavoro ed emarginazione dei sindacati la riforma della legge 247/2007 di attuazione del cosiddetto protocollo Welfare nel 2007 Dunque il Governo è intervenuto sulle tipologie precarizzato e affermando che la forma normale di occupazione è il lavoro
a tempo indeterminato Perché tutte le persone devono potersi costruire una prospettiva di vita e di lavoro Serena viene così concluso tra governo sindacati ed associazioni imprenditoriali il protocollo Welfare poi trasposto nella legge 247 del 2007 il testo unico in materia di Igiene e sicurezza del lavoro che sarebbe il decreto legislativo 81 del 2008 l'approvazione di questo provvedimento ha un grande valore storico Essendo state coordinate in unico testo legislativo tutte le norme finalizzate ad accrescere il livello di tutela dei lavoratori la semplificazione legge 133 del 2008 questo pacchetto di norme ha l'obiettivo di incoraggiare la maggiore
propensione delle imprese ad assumere realizzando una semplificazione dei rapporti di lavoro tale da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale la riforma della contrattazione collettiva l'accordo del 22 gennaio del 2009 ha introdotto un nuovo modello contrattuale comune al settore privato e pubblico che si sostituisce al regime previsto dall'accordo del 1993 invece gli accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 hanno stabilito i criteri e meccanismi per accertare la la rappresentatività sindacale e l'efficacia del contratto collettivo la riforma del cosiddetto collegato lavoro legge 183 del 2010 questa riforma innova una
pluralità di istituti quali congedi e permessi Servizi per l'impiego apprendistato lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni vigilanza interviene altresì in materia di controversie di lavoro introducendo importanti modifiche alla disciplina prevista dal codice di procedura civile ex articolo 409 e seguenti la riforma Fornero la legge 92 del 2012 la cosiddetta legge Fornero È intervenuta in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali ha come obiettivo di adattare le regole esistenti alle esigenze di competitività delle imprese e di accrescere l'up azione secondo il modello europeo della Flex Security tale modello si basa sull'allegato e sulla garanzia di maggiori
tutele sul mercato la riforma del Jobs Act con Jobs Act si indica una riforma del diritto del lavoro in Italia promossa ed attuata dal governo Renzi attraverso diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 e il 2015 il Jobs Act è composto da un totale di nove decreti legislativi e ha innovato diversi settori del diritto del lavoro quali ammortizzatori sociali politiche attive semplificazione e e semplificazione amministrativa contratti e Conciliazione vita lavoro il Jobs Act prevede altresì una nuova tipologia del contratto a tempo indeterminato cosiddetto a tutele crescenti secondo il quale tutti i lavoratori assunti a tempo
indeterminato potranno essere licenziati anche in modo illegittimo di regola però con un indennizzo che parte da due mensilità per anno di servizio con un tetto di 24 mensilità è prevista Tuttavia l'introduzione di un indennizzo minimo di quattro mensilità da far scattare subito dopo il periodo di prova con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili parallelamente la revisione dei concedi parentali si affianca alla possibilità di inserire for di sostegno tra colleghi con le cosiddette ferie solidali cedibili a genitori lavoratori impegnati nell'assistenza dei figli le novità investono anche la pubblica amministrazione tramite una semplificazione degli adempimenti burocratici per i
cittadini e le aziende Inoltre con la costituzione di due agenzie uniche per le politiche attive e per l'attività ispettiva le fonti del diritto del lavoro classifica delle Fonti le fonti del diritto del lavoro possono essere suddivise in in tre gruppi fonti sovranazionali fonti legislativi statali regionali e fonti contrattuali collettive e individuali fonti sovranazionali diritto internazionale le norme internazionali di origine consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del lavoro per effetto dell'articolo 10 della Costituzione Il quale stabilisce che l'ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute quindi tali norme entrano immediatamente a far parte dell'ordinamento
giuridico italiano invece le norme internazionali di natura pattizia Cioè per intenderci i trattati sono fonti indirette in quanto devono essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far parte dell'ordinamento giuridico italiano tra i più importanti trattati internazionali ricordiamo la carta Nazionale del Lavoro aggiornata alla dichiarazione di Philadelphia del 1944 tra le fonti sopranazionali troviamo anche il diritto europeo l'attività legislativa dell'Unione Europea può essere distinta in due gruppi quella delle fonti vincolanti e delle Fonti non vincolanti le fonti vincolanti quale il regolamento a portata generale è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente
applicabile In ciascuno degli Stati membri la Direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo essa introduce un obbligo in termini di risultato finale ma lascia agli stati un ampio margine di manovra Quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo la decisione invece è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi può essere rivolta a Stati membri o a singoli individui fonti non vincolanti quali la raccomandazione emanata dal consiglio o dalla commissione che rappresenta una indicazione per gli Stati membri da adeguare da adeguare i loro sistemi normativi
ad un approccio ad un modello predisposto e poi sempre tra le fonti non vincolanti rientra il parere che è emanato dal Consiglio dalla commissione che esprime la posizione in merito ad una specifica questione l'integrazione del diritto europeo nel diritto interno deve avvenire nell'osservanza del principio del favor in base il quale il diritto europeo non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o stabilire misure che prevedono una maggiore protezione dei Lavoratori una concretizzazione di questo principio è ravvisabile nelle clausole di non regresso tali clausole sono di solito Poste a chiusura delle stesse direttive ed in cui
si dichiara che il recepimento della direttiva non può giustificare un arretramento nel livello di tutela già esistente nel paese le fonti del diritto del lavoro le fonti legislative del diritto del lavoro Sono la Costituzione gli articoli 1 3 4 della Costituzione fanno del Lavoro il valore fondamentale della Repubblica Inoltre l'articolo 35 Tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni l'articolo 36 definisce i criteri di determinazione della retribuzione l'articolo 37 garantisce alla donna lavoratrice e ai minori che lavorano gli stessi diritti l'articolo 38 riconosce al lavoratore adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale gli
articoli 39 e 40 tutelano l'attività sindacale e riconoscono il diritto di sciopero altre fonti legislative la legge ordinaria gli atti eventi forza di legge i regolamenti emanati dal governo ma anche le leggi regionali fonti contrattuali individuali e sindacali andiamo al terzo gruppo delle fonti del diritto lavoro il rapporto di lavoro è disciplinato altresì dalla contrattazione collettiva nella quale i lavoratori e datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria quindi sindacati e associazioni datoriali e dal contratto individuale di lavoro nel quale l'accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro il singolo prestatore
di lavoro la contrattazione collettiva ha tre funzioni la funzione ausiliare e cioè specifica Diva della disciplina legislative legislativa la funzione di disciplina cioè che disciplina direttamente la fattispecie Ma viene attribuita tale funzione solo per esplicita previsione legislativa e la funzione derogatoria sempre in virtù di una specifica disposizione di legge il contratto individuale invece ha sempre avuto un ruolo marginale rispetto alla legge al contratto collettivo la razio è quella di limitare la possibilità del datore di lavoro di definire un contenuto negoziale sfavorevole al lavoratore la disciplina del rapporto di lavoro derivante dalle disposizioni della legge del
contratto collettivo è inderogabile Salvo che per condizioni di maggior favore verso il lavoratore la consuetudine la consuetudine è la ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta con la convinzione dell'obbligatorietà della Condotta stessa nel diritto del lavoro la consuetudine è specificamente prevista dall'articolo 2078 del codice civile che recita in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo si applicano gli usi Tuttavia gli usi più favorevoli ai pressatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge gli usi però non prevalgono sui contratti individuali di lavoro la particolarità di tale disp izione va individuata nel fatto
che nella materia del lavoro gli usi prevalgono sulle disposizioni di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro dagli usi normativi vanno però distinti gli usi aziendali cioè quelle prassi adottate nei confronti dei Lavoratori nell'ambito di una singola azienda questi usi aziendali sono rilevanti solo ai fini delle integrazione del contratto sulla base della volontà delle parti ai sensi dell'articolo 1340 del codice civile