diritto del lavoro video lezione numero 20 la cessazione del rapporto di lavoro parte quarta l'impugnazione la nuova offerta conciliativa e la revoca del licenziamento l'impugnazione consiste in un atto scritto con il quale il lavoratore esprime la volontà di contestare la validità del licenziamento la legge non richiede per questo atto particolari formule e infatti sufficiente che il lavoratore manifesti per iscritto e in termini chiari al datore di lavoro che intende opporsi al licenziamento il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore anche tramite l'intervento del sindacato l'impugnazione può essere portato a conoscenza del datore di lavoro con qualsiasi
mezzo idoneo come lettere telegrammi o addirittura fax pertanto entro 60 giorni dalla data della comunicazione scritta del licenziamento ovvero dalla successiva data di comunicazione scritta dei motivi il lavoratore deve impugnare il licenziamento con le modalità sopra descritte impugnato per tempo il licenziamento il lavoratore a 180 giorni 273 licenze per licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della riforma del 2012 per depositare ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato in questo secondo caso se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l'accordo il
lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale tale sistema di impugnazione si applica anche ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro l'offerta conciliativa il decreto legislativo 23 del 2015 prevede una nuova procedura conciliativa finalizzata a rendere più rapida la definizione la definizione del contenzioso sui licenziamenti che prevede l'immediato pagamento di un indirizzo da parte del datore di lavoro in caso di licenziamento il datore di lavoro al fine di evitare il giudizio entro i termini di impugnazione stragi di stragiudiziale del licenziamento quindi 60 giorni può convocare
il lavoratore presso una delle sedi conciliative indicate dalla legge e offrirgli un assegno circolare di importo pari ad una mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a due mensilità e non superiore al 18 mensilità l'accettazione della segno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e conseguentemente anche la rinuncia dell impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta la revoca del licenziamento il datore di lavoro può revocare il recesso entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione da parte del lavoratore intacca in tal caso il
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall'articolo 18 del sud e laboratori e dal decreto legislativo 23 del 2015 la disciplina dei licenziamenti collettivi i presupposti per la procedura di riduzione di personale per effettuare licenziamenti collettivi si applica la procedura prevista dalla legge 223 del 91 quando si tratta di un datore di lavoro imprenditore o non che occupa più di 15 dipendenti compresi i dirigenti quando sia avvenuta una riduzione o trasformazione di attività
o lavoro si intende o s'intenda cessare l'attività oppure si intendono effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni ciò avvenga nell'ambito della medesima unità produttiva o nell'ambito di più unità produttive della stessa provincia detti licenziamenti nello stesso arco di tempo nello stesso ambito siano comuni riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione di attività o lavoro la procedura il datore di lavoro deve preliminarmente dare comunicazione dei previsti licenziamenti alla rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria la comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale i motivi
tecnici organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter evitare i licenziamenti e il numero la collocazione aziendale i profili professionali del personale eccedente di quello normalmente occupato a seguito di tale comunicazione le rappresentanze sindacali aziendali rsa e le associazioni di categoria possono chiedere un esame congiunto della situazione in caso di esito negativo la struttura territoriale dell'ispettorato nelle more dell'attuazione della dpl può convocare le parti per effettuare un ulteriore tentativo di accordo i criteri di scelta e il recesso esaurita questa fase il datore di lavoro deve procedere ad individuare i lavoratori da licenziare
tra tutti quelli eccedenti attenendosi a precisi criteri di scelta individuati i lavoratori il datore di lavoro può esercitare il diritto di recesso che deve essere comunicato per iscritto e nel rispetto del termine di preavviso entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi deve deve essere comunicato per iscritto alla direzione regionale del lavoro alla commissione regionale permanente tripartita e alle associazioni di categoria che cosa l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta impugnazione del licenziamento anche per l'impugnazione del licenziamento collettivo è previsto il termine decadenza di 60
giorni dalla ricezione della sua comunicazione il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro entro tale termine la sua volontà di impugnare il licenziamento il lavoratore deve altresì rispettare l'ulteriore termine di 180 giorni entro il quale pena l'inefficacia della suddetta impugnazione deve depositare in tribunale il ricorso giudiziale ovvero comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato il vecchio regime sanzionatorio previsto dalla legge 223 del 91 il regime sanzionatorio dei licenziamenti collettivi illegittimi si articola su tre livelli in relazione alle diverse ipotesi di illegittimità pertanto se il licenziamento è illegittimo per violazione
della forma scritta il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e lo condanna al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali cosiddetta tutela reale piena se il licenziamento è illegittimo per violazione della procedura sindacale previste dalla legge 223 del 91 il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanno il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto cosiddetta tutela
risarcitoria forte se il licenziamento è illegittimo per violazione dei criteri di scelta il giudice annulla reserve il licenziamento e ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e lo condanna al pagamento di indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali questa la cosiddetta tutela reale limitata ora parliamo invece del nuovo regime sanzionatorio quello entrato in vigore col decreto legislativo 23 del 2015 nei confronti di questi lavoratori quindi dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 23 2015 si applica il nuovo regime
sanzionatorio basato su due livelli di tutela infatti se il licenziamento è illegittimo per violazione della forma scritta il giudice ordine al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e lo condanna al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali questa è la cosiddetta tutela reale piena se il licenziamento è illegittimo per violazione della procedura sindacale o per violazione dei criteri di scelta il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo parla due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità questa è la cosiddetta tutela risarcitoria forte