[Musica] Benvenuti su Juridicast, la nostra esplorazione approfondita del mondo del diritto. >> Benvenuti. >> Oggi ci immergiamo in un testo normativo che ha davvero segnato una svolta per milioni di lavoratori in Italia.
Parliamo del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165. Giusto. >> Le norme fondamentali, diciamo, sull'ordinamento del lavoro nella pubblica amministrazione.
>> Esatto. >> È una legge che chiunque lavori nel pubblico o magari aspiri entrarci preparando un concorso, eh beh, deve conoscere bene. >> Assolutamente fondamentale.
Sì, >> più che una legge è stata quasi una rivoluzione, no? Per la PA. >> Sì, si può dire.
L'obiettivo dichiarato già dall'articolo 1 era, diciamo, ambizioso, rendere le amministrazioni più efficienti, innanzitutto, m >> poi allinearsi agli standard europei, tenere sotto controllo la spesa per il personale, tema sempre attuale, e importante valorizzare chi lavora nel pubblico. >> Certo, >> garantendo pari opportunità e condizioni, ecco, simili a quelle del settore privato. Insomma, un bel tentativo di modernizzazione.
>> Esattamente. E per capire la portata del cambiamento bisogna partire da lì, dall'articolo 2. È il cuore della riforma, la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego.
>> Ecco, >> attenzione, non vuol dire che gli enti pubblici diventano aziende private, questo no. Chiaro? >> Ma significa che i rapporti di lavoro della stragrande maggioranza di dipendenti pubblici, poi vedremo le eccezioni, non sono più regolati da leggi speciali di diritto pubblico.
Ora sono disciplinati direttamente dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato privato. >> Ah, quindi i contratti collettivi e quelli individuali diventano la fonte principale per diritti, doveri, stipendi, un po' come nel privato, insomma. >> Proprio così.
E questo ha delle conseguenze enormi, immagino. >> Enormi. Ad esempio, il decreto lo dice chiaro, i trattamenti economici possono derivare solo da contratti collettivi o in certi casi individuali.
>> Quindi basta leggi specifiche che introducono aumenti fuori dalla contrattazione. >> Esatto. Quelle leggi lì perdono efficacia con i rinnovi contrattuali, un taglio netto col passato.
>> E questa regola nuova, questa privatizzazione, a chi si applica di preciso? L'universo PA è vasto. >> Vasto e dir poco.
Praticamente quasi tutti. L'articolo 1 li elenca: Ministeri, agenzie fiscali, scuole di ogni ordine grado, università e poi regioni, comuni, province, comunità montane, aziende sanitarie locali, camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici come che so l'INPS, LINAIL, >> quindi tantissimi. >> Sì, persino l'Aran stessa, l'agenzia che negozia i contratti per la parte pubblica.
È un punto importante, l'articolo 1 specifica che queste norme sono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. >> Ah, quindi vincolano anche regioni ed enti locali, >> proprio così, nell'ambito delle loro competenze legislative. Però accennavi a delle eccezioni.
Non tutti quindi sono rientrati in questa privatizzazione. >> No, ci sono categorie importanti che restano fuori. L'articolo 3 le elenca chiaramente.
>> Vediamo un po' chi sono. >> Allora, parliamo di figure istituzionali chiave. I magistrati, tutti, ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, tutto il personale militare e delle forze di polizia.
Certo. >> Poi il personale della carriera diplomatica e quello della carriera prefetti e ancora il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e quello della carriera dirigenziale penitenziaria. Per loro continuano a valere i rispettivi ordinamenti speciali.
>> Capito? E i professori universitari? >> Loro sono un caso un po' a parte.
rientrano nei principi generali del decreto, ma l'articolo 3 dice che mantengono un regime giuridico speciale, diciamo in attesa di una disciplina organica specifica per l'università. >> Ok? Quindi regola generale di privatizzazione, ma con queste isole di diritto pubblico ben definite.
>> Esatto. >> Un altro pilastro di questo decreto che ha proprio cercato di cambiare il modo di funzionare della PIA è la separazione tra politica e amministrazione, articolo 4, se non sbaglio. >> Proprio l'articolo 4 è fondamentale.
Si tratta di distinguere nettamente i ruoli, >> cioè >> cioè da una parte ci sono gli organi di governo, ministri, sottosegretari, ma a livello locale anche presidenti di regione, sindaci, assessori. A loro spetta l'indirizzo politicoamministrativo. Definiscono obiettivi, programmi, verificano i risultati, adottano gli atti normativi tipo regolamenti, stabiliscono le priorità, allocano le risorse generali.
Loro decidono la direzione, insomma. >> Esatto. Il cosa fare e il dove andare.
>> E dall'altra parte chi c'è? >> I dirigenti. A loro spetta tutta la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica.
devono tradurre quegli indirizzi politici in atti concreti, >> quindi l'attuazione pratica, >> esattamente, hanno la responsabilità esclusiva dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, anche quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tipo i contratti, gestiscono le risorse umane, quelle strumentali assegnate ai loro uffici, hanno autonomi poderi di spesa, di organizzazione, di controllo. Sono loro i manager pubblici >> e sono responsabili di risultati, mi pare di capire. Sì, il decreto lo sottolinea, responsabili della gestione e dei risultati.
E salvo casi eccezionali previsti da legge, l'organo politico non può avvocare a sé, cioè non può sostituirsi al dirigente nell'adozione di atti di gestione. >> Beh, sulla carta sembra molto chiaro, immagino poi nella pratica quotidiana. >> L'equilibrio è sempre delicato, certo, però il principio è netto.
>> E questo potere gestionale dei dirigenti si riflette poi sull'organizzazione degli uffici, immagino. Articoli 5 e 6. Assolutamente.
Gli articoli 5 e 6 danno alle amministrazioni il potere, anzi il dovere di organizzarsi in modo funzionale, efficiente, economico. Sono i dirigenti, chiaramente nel rispetto delle leggi e degli atti di macroorganizzazione, a definire nel dettaglio come sono fatti gli uffici, le unità operative e sempre i dirigenti gestiscono i rapporti di lavoro, >> agendo come datori di lavoro privati, dice la norma, >> proprio così, con i poteri del privato datore di lavoro. L'articolo 6 poi insiste su un punto.
Le dotazioni organiche, cioè quanti e quali profili servono in un ufficio, vanno definite sui fabbisogni reali, >> non per creare posti inutili, insomma. >> Esatto. Bisogna evitare le piante organiche sovrabbondanti e c'è una sanzione mica da ridere.
>> Ah, sì. Quale? >> Il comma 6 dell'articolo 6.
Se un'amministrazione non adempia questi obblighi organizzativi, tipo non definisce la dotazione organica o non fa la rilevazione dei carichi di lavoro, non può assumere nuovo personale. Stop. >> Un bel vincolo.
Quindi forte accento sulla responsabilità manageriale anche nell'organizzazione. Sì. e per la gestione delle persone, le risorse umane.
L'articolo 7 mi sembra introduca principi importanti. Sì, l'articolo 7 è centrale per la gestione del personale, ovviamente ribadisce principi fondamentali come le pari opportunità uomo donna, la libertà di insegnamento per docenti e ricercatori, ma introduce anche, ad esempio, criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale per chi si trova in situazioni di svantaggio, penso alla legge 104, o per chi fa volontariato certificato. >> Interessante.
E poi un punto chiave, l'obbligo per le amministrazioni di garantire formazione e aggiornamento continue per tutto il personale, dirigenti inclusi, >> anche su temi specifici. >> Sì, il decreto menziona esplicitamente anche la cultura di genere e poi c'è un paletto molto pratico al comma 5. Niente trattamenti economici accessori tipo indennità, premi se non c'è una prestazione lavorativa effettiva.
Giusto. E poi c'è quella norma molto discussa sempre nell'articolo 7 sugli incarichi esterni, le consulenze e agli esperti. >> Ah, sì.
Il comma 6 e il 6 bis regolano la possibilità per le amministrazioni di dare incarichi individuali a esperti esterni, ma con paletti ben precisi. >> Quali sarebbero? Allora, primo solo per esigenze specifiche a cui non si può far fronte con personale interno.
O mancano le professionalità o c'è un carico di lavoro tale. >> Ok. >> Secondo, deve trattarsi di prestazioni temporanee e di alta qualificazione.
Terzo, servono criteri oggettivi e predeterminati per la scelta. E quarto, il comma 6 bis impone procedure comparative pubbliche per scegliere l'esperto. Bisogna pubblicare un avviso, valutare curricola, trasparenza.
>> Quindi non è un modo per assumere aggirando i concorsi o almeno non dovrebbe. >> Esattamente. La logica è quella.
E poi l'articolo 7 bis ha aggiunto anche l'obbligo per molte PA di adottare un piano annuale della formazione per il proprio personale. >> Bene, passiamo alla figura chiave di tutto questo sistema. I dirigenti.
Il capo 2 del decreto articoli 1327 dedica molto spazio alla dirigenza, specie quella statale. Abbiamo già visto la loro responsabilità gestionale. Come vengono scelti?
Che funzioni hanno nel dettaglio? Allora, l'articolo 19 è quello centrale per gli incarichi. Sono sempre a tempo determinato, minimo 3 anni, massimo cinque.
Rinnovabili, certo, e vengono conferiti tenendo conto delle capacità, delle attitudini, dei risultati già ottenuti. Si formalizza tutto con un contratto individuale, >> quindi non è più una nomina a vita sul posto, >> no? Affatto e c'è anche la possibilità, entro certi limiti percentuali fissati dalla legge di dare incarichi dirigenziali a persone esterne alla PA.
>> Ah, i famosi incarichi esterni, >> sì. Il comma 6 dell'articolo 19, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non dipendenti pubblici oppure, altra possibilità a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, comma 5 bis. E qui entra in gioco anche quel meccanismo un po' controverso dello spoil system, vero?
Esattamente. Il commpo dell'articolo 19 prevede che alcuni incarichi dirigenziali di vertice, tipo segretari generali dei ministeri, capi dipartimento e tutti quelli conferiti a esterni secondo il comma 6 cessino automaticamente 90 giorni dopo il voto di fiducia a un nuovo governo. >> Un legame diretto con la politica, quindi >> sì, è un meccanismo di derivazione anglosassone, appunto, che lega la permanenza in certi ruoli chiave alla fiducia del governo in carica.
può essere confermato, ma non è automatico. >> E le funzioni specifiche dei dirigenti, >> beh, sono dettagliate negli articoli 16 per i dirigenti generali, quelli di prima fascia, e 17 per i dirigenti semplici, seconda fascia. riguardano tutta la gestione operativa di cui parlavamo.
Fare proposte agli organi politici, attuare i piani e i programmi, organizzare gli uffici, gestire il personale, curare i rapporti sindacali, tutto. C'è anche una figura intermedia di vicedirigente prevista dall'articolo 17 bis, ma la sua disciplina concreta è rimessa alla contrattazione collettiva. >> Ok.
E visto che sono responsabili dei risultati, vengono valutati e se non raggiungono gli obiettivi? Eh, qui entra in gioco l'articolo 21 sulla responsabilità dirigenziale. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l'inosservanza delle direttive date dalla politica possono avere conseguenze serie >> del tipo >> si va dall'impossibilità di rinnovare l'incarico alla scadenza alla revoca dell'incarico stesso prima della scadenza.
In quel caso il dirigente viene messo a disposizione nel ruolo in attesa di un nuovo incarico. Nei casi più gravi previsti dalla contrattazione si può arrivare anche al recesso dal rapporto di lavoro, cioè al licenziamento. >> Però c'è una garanzia, mi pare.
>> Sì, prima di queste decisioni serve il parere di un comitato dei garanti previsto dall'articolo 22. È un sistema che, almeno nelle intenzioni, lega strettamente la performance alla carriera e alla permanenza nell'incarico. I dirigenti sono poi inquadrati in ruoli specifici, articolo 23, con meccanismi di mobilità tra amministrazioni.
>> Un cenno lo merita sicuramente il mondo della scuola. Questo decreto ha cambiato radicalmente la figura del preside, no? Eh sì, l'articolo 25 è stata una norma storica per la scuola italiana.
Ha istituito la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto, non più presidi, ma dirigenti scolastici. >> Con quali poteri? poteri manageriali a tutti gli effetti: gestione unitaria dell'istituzione scolastica, rappresentanza legale, gestione delle risorse finanziarie e strumentali, responsabilità dei risultati del servizio offerto, titolarità delle relazioni sindacali a livello di scuola, >> una figura molto più complessa e autonoma, >> decisamente.
E l'articolo 29 poi ha stabilito che si diventa dirigente scolastico tramite un corso con corso selettivo pubblico. Bene, abbiamo parlato di chi lavora già nella PA dei dirigenti, ma come si entra, come si viene assunti secondo questo decreto? >> Allora, il principio generale, lo dice l'articolo 35, è l'accesso tramite procedure selettive pubbliche, cioè i concorsi, >> il concorso pubblico, >> esatto.
Che devono garantire imparzialità, trasparenza, pari opportunità. Le commissioni devono essere composte da esperti della materia. Solo per le qualifiche più basse, quelle per cui basta la scuola dell'obbligo, si può accedere tramite avviamento dalle liste di collocamento.
>> C'è una novità interessante introdotta qualche anno fa sull'obbligo di permanenza. Sì, il comma 5 bis dell'articolo 35, per contrastare un po' il fenomeno del turismo post concorso, prevede che i vincitori debbano rimanere nella prima sede di assegnazione per un periodo minimo, ora fissato in 5 anni, salvo casi particolari ovviamente. >> E i contratti a termine, la PA può urrarle liberamente come nel primato?
No, qui c'è una differenza fondamentale. L'articolo 36 è molto restrittivo. Le forme flessibili, tempo determinato, formazione e lavoro, somministrazione, sono permesse solo per esigenze temporanee ed eccezionali.
E c'è una condizione preliminare. >> Sì. Prima di attimare un contratto flessibile, l'amministrazione deve verificare l'impossibilità di coprire quel fabbisogno usando personale già di ruolo, magari disponibili in altre amministrazioni tramite la mobilità.
>> E se l'amministrazione viola queste regole, che succede al lavoratore? >> Ecco il punto cruciale, il comma 2 dell'articolo 36. La violazione di queste norme non comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a differenza di quanto avviene nel settore privato.
>> Ah, quindi niente stabilizzazione automatica? >> No, il lavoratore assunto irregolarmente a termine ha però diritto al risarcimento del danno e il dirigente che ha disposto l'assunzione irregolare ne risponde sia disciplinarmente sia per danno erariale davanti alla Corte dei Conti. Molto chiaro.
Una differenza sostanziale >> fondamentale IVA nazionale regola tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali. Si svolge per comparti, grandi aggregazioni tipo ministeri, sanità, enti locali, scuola, università, presidenza del consiglio e per aree separate per la dirigenza. >> E cosa si decide a livello nazionale?
Si definiscono le regole generali su diritti, doveri, sanzioni disciplinari e ovviamente i trattamenti economici fondamentali, gli stipendi tabellari. Poi c'è la contrattazione integrativa >> a livello di singolo ente. >> Esatto, a livello di singola amministrazione o ente.
Lì si possono definire aspetti più di dettaglio oppure distribuire risorse per la produttività, i premi legati alla performance individuale e collettiva. Ma attenzione, sempre nei limiti fissati dal contratto nazionale e dalle risorse di bilancio disponibili. Non si può sforare.
>> E chi è che negozia questi contratti per la parte pubblica? Non ogni singolo ministero o comune, immagino. >> No, c'è un soggetto unico per la contrattazione nazionale, l'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Lo prevede l'articolo 46, è un enteco, indipendente >> che rappresenta tutti, >> rappresenta legalmente tutte le pubbliche amministrazioni al tavolo delle trattative nazionali. L'An però non decide da sola, segue gli indirizzi che le vengono dati dai comitati di settore, articolo 41, che sono organi dove siedono i rappresentanti delle amministrazioni di quel comparto specifico. >> E per la parte sindacale chi può firmare i contratti?
Tutti i sindacati. No, anche qui ci sono regole precise. L'articolo 43 fissa i criteri di rappresentatività sindacale.
Bisogna essere rappresentativi. >> E come si misura? >> Si fa una media tra due dati.
Il numero di iscritti attraverso le deleghe per la trattenuta sindacale e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali unitarie che si tengono ogni 3 anni nei luoghi di lavoro. >> C'è una soglia. Sì, per poter partecipare alla contrattazione nazionale e firmare i contratti, un sindacato deve superare la soglia del 5% di rappresentatività media nel comparto o nell'area dirigenziale di riferimento.
>> Quindi non basta essere un piccolo sindacato, >> no? serve una certa consistenza e la procedura per arrivare alla firma di un contratto nazionale descritta nell'articolo 47 è piuttosto complessa, prevede passaggi, pareri e alla fine la certificazione della Corte dei Conti >> che controlla i costi. >> Esatto.
Verifica la compatibilità dei costi previsti dal contratto con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Se la Corte non certifica, il contratto non può entrare in vigore. Bene, entriamo ora più nel dettaglio del rapporto di lavoro vero e proprio.
Titolo quarto, una questione sempre delicata, le mansioni. Cosa può fare? Cosa deve fare un dipendente pubblico?
>> L'articolo 52 è la norma chiave. Qui la regola generale è semplice. Il lavoratori deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto oppure a mansioni considerate equivalenti nell'ambito della categoria legale di inquadramento.
>> Equivalenti secondo cosa? Secondo la classificazione professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto, è il contratto che definisce l'equivalenza. >> E se un dipendente di fatto svolge mansioni superiori a quelle della sua qualifica, ha diritto alla promozione automatica?
>> No, questo è un altro punto importante. L'esercizio di fatto di mansioni superiori non dà diritto all'inquadramento automatico nella categoria superiore. >> Mai.
Beh, ci sono delle eccezioni molto specifiche e temporanee previste sempre dall'articolo 52. Si possono svolgere mansioni superiori, ma solo in casi tassativi. >> Ad esempio, >> ad esempio, per sostituire un altro dipendente assente che ha diritto alla conservazione del posto, pensa a una maternità, una lunga malattia, ma con esclusione delle ferie, oppure, secondo caso, per coprire temporaneamente un posto vacante inorganico.
>> Per quanto tempo? In quest'ultimo caso, solo per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 6 mesi che possono essere prorogati fino a 12 solo se nel frattempo è stata avviata la procedura per coprire quel posto tramite concorso o mobilità. >> E solo in questi casi limitati.
Solo in questi casi il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui svolge effettivamente le mansioni superiori a ricevere il trattamento economico corrispondente. La differenza di stipendio, insomma. >> Ma l'inquadramento no.
>> L'inquadramento no. E qualsiasi assegnazione a mansioni superiori fuori da queste ipotesi specifiche è considerata nulla dall'ordinamento. >> Però se uno lavora lo stesso, >> attenzione, anche se l'atto di assegnazione è nullo, al lavoratore spetta comunque la differenza retributiva per il periodo in cui ha effettivamente svolto quelle mansioni superiori.
Il principio è che il lavoro si paga. E il dirigente che ha disposto l'assegnazione illegittima ne risponde soprattutto se c'è dolo o colpa grave. >> Chiaro.
Altro tema caldo, incompatibilità, incarichi esterni, consulenze. Come lo regola il decreto? L'articolo 53 dedicato a questo prima di tutto ribadisce il principio generale di esclusività del rapporto di lavoro pubblico.
Ci sono delle incompatibilità assolute già previste da leggi precedenti, il testo unico del 57, come il divieto per il dipendente pubblico di esercitare attività commerciali, industriali o professioni. >> Ma il punto più dibattuto sono gli incarichi extra, quelli retribuiti. Esatto.
L'articolo 53 regola soprattutto quelli: gli incarichi irretribuiti che il dipendente pubblico può svolgere al di fuori dell'orario di lavoro per conto di altri soggetti, siano essi pubblici o privati. >> Qual è la regola base? >> La regola fondamentale è che questi incarichi devono essere sempre preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
>> Bisogna chiedere il permesso prima, >> sempre. >> O ci sono eccezioni? Ci sono delle eccezioni.
Sì. L'autorizzazione non serve per alcune attività specifiche che la legge considera libere. Quali sono?
collaborazioni a giornali, riviste e enclopedie simili, l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, tipo pubblicare un libro, la partecipazione a convegni e seminari, incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate e gli incarichi conferiti da sendat associazioni di volontariato a titolo gratuito. Ok, per queste non serve l'ok, ma per tutto il resto, consulenze, docenze, arbitrati, collaudi. Per tutto il resto la stragrande maggioranza degli incarichi retribuiti serve l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione e l'amministrazione la concede solo se verifica due cose.
Primo, che l'incarico non crei conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività istituzionale dell'ufficio, secondo che non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio da parte del dipendente. >> E se uno fa un incarico senza autorizzazione? >> Le conseguenze sono pesanti.
Primo, il compenso percepito per l'incarico non autorizzato deve essere versato direttamente all'amministrazione di appartenenza. Secondo, scatta la responsabilità disciplinare che può portare a sanzioni. >> C'è anche un discorso di trasparenza, mi pare.
>> Sì, le amministrazioni devono comunicare ogni anno alla Presidenza del Consiglio Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti con i relativi compensi. Questi dati poi vengono pubblicati. Bene, siamo quasi alla fine del nostro percorso in questo decreto così importante.
Resta un aspetto cruciale, la giustizia. A chi ci si rivolge se c'è una lite, una controversia sul lavoro pubblico? È cambiato tutto con la privatizzazione?
>> È cambiato tutto, sì. Ed è forse una delle conseguenze più significative della riforma. L'articolo 63 è chiarissimo.
Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati, quindi, come dicevamo, la stragrande maggioranza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, >> quindi il Tribunale civile, >> esatto, in funzione di giudice del lavoro, come per i dipendenti privati. >> E questo vale per quali tipi di controversie? Praticamente tutte quelle che riguardano la gestione del rapporto di lavoro, l'assunzione dopo la firma del contratto però, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, le sanzioni disciplinari, il trasferimento, le questioni di inquadramento, le differenze retributive, i licenziamenti, >> quindi quasi tutto il ciclo di vita del rapporto.
>> Sì. E il giudice del lavoro ha anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi che ritiene illegittimi e che hanno inciso negativamente sul rapporto di lavoro del dipendente. Non le annulla ma li disapplica nel caso specifico.
>> E il giudice amministrativo, TAR e Consiglio di Stato non hanno più nessun ruolo nel lavoro pubblico. >> Il loro ruolo è diventato molto più limitato, residuale direi in questa materia. restano di competenza del giudice amministrativo le controverse che riguardano le procedure di concorso per l'assunzione, cioè tutta la fase che precede la costituzione del rapporto di lavoro, bandi, graduatorie, ammissioni, esclusioni, >> la fase selettiva.
Esatto. E poi ovviamente restano al giudice amministrativo tutte le controversie che riguardano quel personale che è rimasto in regime di diritto pubblico, quello famoso dell'articolo 3. >> Magistrati, militari, polizia, >> proprio loro.
Per tutti gli altri dipendenti privatizzati la strada maestra, in caso di lite è il tribunale del lavoro. >> Però mi sembra di ricordare che prima di andare in tribunale c'è un passaggio da fare. >> Sì, è vero.
Gli articoli 65 e 66 prevedono l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di poter iniziare la causa davanti al giudice. >> Come funziona? >> Ci sono due possibilità.
o si segue la procedura di conciliazione prevista dal proprio contratto collettivo nazionale, se c'è, oppure, in alternativa o in mancanza, ci si rivolge a un apposito collegio di conciliazione che viene istituito presso l'ispettorato territoriale del lavoro, ex direzione provinciale. E solo se non si trova un accordo, >> solo se la conciliazione non riesce o se sono passati 90 giorni dalla richiesta senza che si sia conclusa, allora si può presentare il ricorso al giudice del lavoro. È un filtro, un tentativo obbligatorio di risolvere la questione bonariamente.
>> Abbiamo davvero fatto un'analisi, direi bella, approfondita, del DLGS 1652001. Ne abbiamo toccato i punti salienti, la privatizzazione, la separazione tra politica e gestione, il ruolo centrale di dirigenti, la contrattazione collettiva, le regole per entrare e per gestire il rapporto fino alla giurisdizione. Un decreto che ha veramente provato a ridisegnare il lavoro pubblico in Italia.
>> È proprio così. ha cercato di introdurre logiche più vicine a quelle del settore privato in termini di gestione, di responsabilità, di risultato, pur mantenendo ovviamente delle specificità importanti legati alla natura pubblica del datore di lavoro. Certo, resta un impianto normativo complesso che ha subito e continua a subire modifiche, aggiustamenti, ma la struttura portante, quella disegnata nel 2001, è ancora lì.
E forse la domanda che rimane sempre un po' sospesa è >> quanto questa architettura sulla carta così orientata all'efficienza egli esesca poi a tradursi davvero nella pratica di tutti i giorni in una pubblica amministrazione che funziona meglio, che è più vicina ai cittadini, più capace di dare risposte. La sfida è ancora tutta lì, credo. >> Una sfida continua, senza dubbio.
Bene, grazie per averci seguito in questa esplorazione su Juridicast. >> Grazie. Alla prossima occasione per continuare il nostro viaggio nel diritto.