Come sapete è passata una delle riforme della giustizia più dibattute e divisive della storia repubblicana, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, i PM. La legge costituzionale è approvata, eppure la vera battaglia inizia solo ora. Il sì dell'aula non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi, un dettaglio tecnico che cambia tutto, significa che la palla passa direttamente ai cittadini.
Sarà un referendum costituzionale previsto per la prossima primavera, si parla di fine marzo, a scrivere la parola fine su questo scontro epocale. Non servirà il quorum vincerà chi prenderà più voti. Si profila uno scontro frontale tra chi vede in questa riforma l'alba di un giusto processo e chi, al contrario, teme la fine dell'indipendenza della magistratura requirente, potenzialmente asservita al potere esecutivo.
posta in gioco è altissima e ridefinisce l'architettura stessa dell'ordine giudiziario italiano, introducendo non solo due CSM distinti, ma anche una nuova alta corte per i procedimenti disciplinari e soprattutto un metodo di selezione che fa discutere il sorteggio. Ma esattamente cos'è questa separazione delle carriere? Significa, in estrema sintesi, che chi giudica il giudice e chi accusa il pubblico ministero non apparterranno più allo stesso ramo professionale.
L'obiettivo dichiarato è rafforzare la terzietà del giudice, ma la modifica non si ferma. Qui cambiano l'organo di autogoverno, il CSM e il sistema disciplinare. Vediamo allora come e quali sono i pro e i contro di questa riforma.
Sigla. [musica] Questa è la legge. La riforma crea due percorsi professionali distinti e non più comunicanti per la magistratura.
Finora, pur con alcuni vincoli, un magistrato poteva passare dalla funzione del pubblico ministero che coordina le indagini e sostiene l'accusa in giudizio a quella del giudicante, il giudice cioè che valuta le prove e decide la causa. Con la nuova struttura invece questo passaggio in carriera tra le due funzioni viene eliminato. L'obiettivo è rafforzare la percezione e la sostanza del giudice terzo, separandolo nettamente dalla parte che rappresenta l'accusa.
Se prima un magistrato poteva iniziare come PM a Milano e dopo alcuni anni chiedere di diventare giudice a Roma o viceversa, ora dovrà scegliere all'inizio della sua carriera se appartenere alla magistratura giudicante o a quella requirente e mantenere quel ruolo. Tuttavia la legge costituzionale non specifica se questa separazione debba iniziare già dai concorsi di accesso. sarà una legge ordinaria successiva a dover stabilire se ci saranno due concorsi distinti fin dall'inizio, anche se negli ultimi anni i passaggi effettivi tra le due funzioni erano già statisticamente minimi.
Lo 0,83% da PM a giudice e solo lo 0,21% da giudice a PM. Ci sono tante altre novità che la riforma introduce, ma prima di spiegarvele a una a una voglio entrare nel vivo del tema. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della riforma?
Eccoli. E con indipendenza di vedute, non vi dirò il mio parere per non influenzarvi. Chi è a favore della separazione lo fa principalmente in nome di una più netta attuazione del giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione che richiede un giudice terzo e imparziale qui distante dall'accusa e dalla difesa.
In un processo accusatorio il PM, cioè l'accusa, e l'avvocato, cioè la difesa, sono due parti che si scontrano ad armi pari davanti a un giudice, l'arbitro, il terzo. I sostenitori della riforma ritengono che se giudice e PM provengono dalla stessa carriera, frequentano gli stessi uffici, partecipano alle stesse riunioni e sono governati dallo stesso organo, cioè il CSM, l'imparzialità del giudice potrebbe essere quantomeno appannata. La separazione impedirebbe a un magistrato che ha svolto per anni il ruolo di accusatore di sedersi poi a giudicare e viceversa eliminando così ogni potenziale contaminazione di mentalità.
Fare l'accusatore, cioè indagare, cercare prove, sostenere l'accusa, richiede una forma mentis e competenze diverse da quella del giudice che invece richiede il valutare le prove di entrambe le parti, bilanciare i diritti e mettere una sentenza. La separazione, a partire dai concorsi di accesso distinti, favorirebbe una specializzazione più netta e professionale fin dall'inizio. Questi argomenti vengono usati dai sostenitori della riforma per dimostrare che il PM nel sistema attuale non agisce più come un magistrato imparziale che cerca la verità come vorrebbe la legge, ma come una parte determinata a vincere, abusando talvolta del suo stesso potere.
Nello specifico viene spesso sostenuto che nel sistema unificato alcuni PM vivano una sorta di complesso di inferiorità o frustrazione rispetto ai colleghi giudici che hanno il potere finale della sentenza. Questa frustrazione unita alla possibilità di usare le indagini per ottenere visibilità mediatica li spingerebbe a forzare o avviare indagini molto aggressive più per ambizione personale e per fare carriera che per un reale interesse di giustizia. La separazione, rendendo iP, spezzerebbe questa dinamica competitiva interna.
La critica riportata anche da alcuni testimoni di giustizia secondo cui i PM pur di ottenere testimonianze decisive per l'accusa, prometterebbero tutele e programmi di protezione che poi di fatto non verrebbero mai attivati o garantiti pienamente. Rientra in questo schema, dimostrerebbe che il PM agisce come una parte processuale disposta a tutto pur di vincere, perdendo quella cultura della giurisdizione che dovrebbe invece condividere con il giudice. Invece chi si oppone alla separazione teme principalmente un indebolimento dell'indipendenza del PM che potrebbe finire sotto il controllo della politica e la perdita di una cultura comune fondamentale per il sistema.
La Costituzione stabilisce che la magistratura, intesa come ordine unico, è autonoma e indipendente da ogni altro potere. I critici temono che separare la carriera dei PM sia il primo passo per portarli sotto il controllo del potere esecutivo. Il governo, come avviene in altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, se il PM diventa un super avvocato del governo, la sua indipendenza nell'indagare anche sulla politica e sui poteri forti verrebbe meno.
I contrari sostengono che il PM italiano non è o non dovrebbe essere una parte come l'avvocato. Li è un magistrato che per legge deve cercare anche le prove a favore dell'indagato. Far parte dello stesso ordine dei giudici garantisce che il PM mantenga quella mentalità, la cultura della giurisdizione, volta alla ricerca della verità e al rispetto delle garanzie.
Separarli trasformerebbe il PM in un poliziotto o un burocrate dell'accusa, rendendolo paradossalmente più aggressivo e meno [musica] garantista. Se il PM venisse gerarchizzato e controllato dall'esecutivo, lo Stato, cioè l'accusa, avrebbe a disposizione risorse investigative enormi, polizia giudiziaria, [musica] intercettazioni contro cui la difesa, cioè il singolo avvocato, nella sostanza [musica] il cittadino, l'accusato, non potrebbe mai competere ad armi pari. L'equilibrio del processo verrebbe irrimediabilmente compromesso.
Il tradizionale Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, l'organo di autogoverno che gestisce nomine, trasferimenti e carriere dei magistrati, viene letteralmente diviso in due con la nuova riforma. Si istituisce un CSM per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente per il PM. Entrambi restano presieduti dal Presidente della Repubblica.
Al vertice dei due nuovi organi siederanno come membri diritto rispettivamente il primo presidente della Cassazione per i giudici e il procuratore generale della Suprema Corte per i PM. La composizione manterrà la proporzione già nota. 2/3 di membri togati, cioè magistrati, e 1/3o di membri laici, cioè professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
Questi due organi conservano le loro competenze fondamentali su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni, ognuno per il proprio settore di competenza. La vera rivoluzione nel funzionamento dei due nuovi CSM è l'abbandono del sistema elettorale a favore del sotteggio. Finora i membri togati venivano eletti dai loro colleghi, un sistema che, secondo i critici, aveva favorito la creazione di correnti interne.
Con la riforma sia i membri togati sia i membri laici saranno designati per sorteggio. I togati saranno estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e requirenti secondo procedure che dovranno essere poi definite da una legge ordinaria. I laici saranno invece estratti a sorte da un elenco che il Parlamento in seduta comune dovrà compilare mediante elezione.
La durata dell'incarico per i membri laici è di 4 anni e non possono essere nuovamente sorteggiati nel mandato successivo. I critici, come l'Associazione Nazionale Magistrati, sostengono che questo sistema svuoti la rappresentanza democratica, mentre i fautori ritengono che sia l'unico modo per spezzare l'influenza delle correnti. La competenza sui procedimenti disciplinari viene sottratta ai CSM e affidata a un organo completamente nuovo e autonomo, l'alta Corte disciplinare.
Questo nuovo tribunale speciale per le TOGhe sarà composto da 15 giudici che resteranno in carica 4 anni senza possibilità di rinnovo. La loro selezione avverrà tramite un sistema misto di nomina e sorteggio pensato per bilanciare le diverse componenti. [musica] Tre saranno nominati dal Presidente della Repubblica, tre saranno sorteggiati da un elenco composto dal Parlamento, tre saranno sorteggiati tra i magistrati requirenti.
Le decisioni dell'altra corte potranno essere impugnate anche nel merito davanti alla stessa Corte che deciderà però in una composizione diversa. Il panorama europeo è molto variegato e non esiste un modello unico. In Francia, ad esempio, i PM sono gerarchicamente subordinati al Ministero della Giustizia, mentre solo i giudici godono di piena inamovibilità.
In Germania la separazione è netta, i giudici sono indipendenti, mentre i PM sono considerati funzionari amministrativi che dipendono in ultima istanza dall'esecutivo. In Spagna il PM è autonomo, ma diretto da un procuratore generale nominato dal governo. Il Portogallo invece presenta un modello dove il Ministero Pubblico gode di ampia autonomia statutaria con propri organi di autogoverno e senza interferenze dirette dell'esecutivo.
Il percorso di questa riforma è particolare. Trattandosi di una modifica della Costituzione. sono necessarie procedure aggravate.
Il testo è stato approvato in Parlamento in quarta lettura, ma non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi richiesta per le modifiche costituzionali. Quando ciò accade, la legge può essere sottoposta a un referendum confermativo su richiesta di una parte del Parlamento o di alcune regioni o di un certo numero di elettori. A differenza del referendum abrogativo, questo tipo di consultazione non prevede un quorum minimo di partecipazione.
Vincerà l'opzione, sì o no, alla riforma che sostiene semplicemente la maggioranza dei voti espressi, indipendentemente da quanti cittadini si recheranno alle urne. Questa è la legge. [musica] Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.
Questa è la vera legge.